Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 16646

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 28.10.2011 il Giudice del dibattimento del Tribunale di Monza dichiarava la propria incompetenza per territorio nel processo a carico di L.S., sull’assunto che il reato più grave doveva individuarsi nel delitto di ricettazione contestato al capo E) commesso in (OMISSIS), il quale attraeva per connessione ai sensi dell’art. 16 c.p.p. la competenza territoriale di tutti gli altri reati puniti meno gravemente, con conseguente individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Milano.

A seguito di richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero del Tribunale di Milano, il Giudice dell’udienza preliminare di quel Tribunale con ordinanza del 11.7.2012 proponeva conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p., osservando che il luogo di commissione del reato di ricettazione contestato al capo E) doveva considerarsi allo stato ignoto, non essendo stato individuato il luogo in cui i beni di illecita provenienza erano stati ricevuti ma solo il luogo in cui essi erano custoditi; pertanto doveva aversi riguardo al reato più grave tra quelli residui costituiti dai reati di detenzione illegale di armi da sparo contestati ai capi B e C, entrambi commessi in Sesto San Giovanni, con conseguente attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Monza.
Motivi della decisione

Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Monza.

Dalla formulazione del capo E di imputazione risulta che la città di Milano costituisce il luogo di accertamento e non di commissione del delitto di ricettazione. Deve pertanto farsi applicazione del principio secondo cui la competenza per connessione e per territorio, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell’art. 8 c.p.p. e art. 9 c.p.p., comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave, spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati; (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Confl. comp. in proc. Orlandelli, Rv. 244330). Nel caso in esame i reati gradatamente più gravi sono costituiti dai delitti di detenzione illegale di armi da sparo contestati ai capi B e C, entrambi commessi in Sesto San Giovanni, con conseguente attribuzione della competenza territoriale al Tribunale di Monza.
P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Monza cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

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