Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 16645

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza del 1.2.2012 il Tribunale di Brindisi sez.dist. di Ostuni, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile la richiesta presentata da L.O. di considerare non esecutive quattro sentenze di condanna emesse a suo carico dal Tribunale di Ostuni "perchè affette da nullità derivante a volte dall’omessa notifica del decreto che ha disposto il giudizio, a volte per nullità della sentenza di primo o secondo grado e quindi in violazione del principio del contraddittorio".

Ricorre il difensore deducendo violazione della legge penale, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: 1) in riferimento alle sentenze n.265 del 2008 e n.80 del 2008 sussiste una nullità assoluta e insanabile derivanti dalla erronea notificazione al difensore d’ufficio, rispettivamente, del decreto di citazione a giudizio e della sentenza; 2) erronea dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di restituzione nel termine per l’impugnazione poichè il ricorrente non ha avuto legale conoscenza di entrambi i procedimenti sicchè non ha potuto esercitare il diritto di proporre impugnazione avverso le sentenze.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.

1. Questa Corte ha costantemente affermato che in sede di incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p., l’indagine affidata al giudice è limitata al controllo dell’esistenza ed efficacia del titolo esecutivo; conseguentemente il giudice dell’esecuzione non può attribuire rilievo alle nullità eventualmente verificatesi nel corso del processo di cognizione in epoca precedente a quella del passaggio in giudicato della decisione, (Sez. 1, n. 19134 del 26/05/2006, Santarelli, Rv. 234224). Ne deriva l’inammissibilità in sede di incidente di esecuzione delle eccezioni di nullità della notificazione del decreto che dispone il giudizio, trattandosi di questioni concernenti la fase di cognizione proponibili mediante i normali mezzi d’impugnazione.

2 La richiesta di remissione in termini è stata ritualmente avanzata dal ricorrente quale richiesta subordinata al non accoglimento della richiesta principale di "sospensione dell’esecutività delle sentenze" a norma dell’art. 670 c.p.p., comma 1, con la conseguenza che il giudice, se non accoglie la richiesta principale di non esecutività del titolo, deve, a norma dell’art. 670 c.p.p., comma 3, procedere all’esame della richiesta subordinata di restituzione nel termine ai sensi dell’art. 175 c.p.p.. Nel caso in esame il giudice dell’esecuzione ha dato conto della ragione per la quale ha disatteso la richiesta di restituzione nel termine, rilevando che il difensore "non ha fornito alcuna allegazione in ordine alla tempestività dell’istanza" in relazione al momento in cui l’interessato ha avuto effettiva conoscenza dei provvedimenti.

A norma dell’art. 616 c.p.p. il ricorrente L.O. deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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