Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., 20-07-2012, n. 12759

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con sentenza dell’8 – 22.7.2010 la Corte d’Appello di Trento, Sezione per le controversie di lavoro, ha rigettato l’impugnazione proposta da P.S. nei confronti dell’Inps, della SCCI spa e della Equitalia Trentino Alto Adige – SudTirol spa avverso la pronuncia di prime cure che aveva rigettato la sua opposizione a cartella di pagamento portante crediti per contributi previdenziali e sanzioni; avverso la suddetta sentenza della Corte territoriale, P.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; l’Inps ha depositato procura, comparendo con il proprio difensore all’udienza; l’intimata Equitalia Trentino Alto Adige – SudTirol spa non ha svolto attività difensiva;

a seguito di relazione, la causa stata decisa in camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c.;

2. la sentenza impugnata risulta essere stata notificata ai procuratori costituiti del P., nel domicilio eletto, il 15.9.2010 (cfr la relata in calce al provvedimento); da tale data è quindi iniziato a decorrere il termine perentorio di impugnazione (sessanta giorni) di cui al combinato disposto dell’art. 325 c.p.c., comma 2, e dell’art. 326 c.p.c.; il ricorso è stato notificato dal difensore, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1 a mezzo del servizio postale, con raccomandata spedita il 15.11.2010 (cfr le relate in calce al ricorso e le ricevute di accettazione delle raccomandate); nel caso di specie il termine di sessanta giorni per impugnare in cassazione scadeva il 14.11.2010 (il mese di ottobre contando 31 giorni) e, pertanto, al momento della notifica, lo stesso era già decorso;

3. in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile;

non è luogo a provvedere sulle spese, posto che anche la comparizione all’udienza del difensore dell’Inps non si è tradotta in un’effettiva attività defensionale.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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