Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 16562

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza in data 6 settembre 2012 del Tribunale del riesame di Cagliari respingeva l’appello proposto da C.C. avverso l’ordinanza pronunciata dal locale Tribunale in data 9 agosto 2012 che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare della custodia in carcere. In particolare il Tribunale riteneva che il vizio procedurale lamentato dal ricorrente di nullità della sentenza di condanna per omessa traduzione, doveva essere fatto valere con l’atto dell’appello della sentenza e nessuna incidenza poteva avere sulle ordinanza applicativa della misura cautelare.

Ricorre per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge.

Lamenta lesione del diritto di difesa per avere il Tribunale di Cagliari condannato l’imputato alla pena di anni 11 e mesi quattro di reclusione con la sentenza in data 11 maggio 2012, disposto differimento dell’udienza in assenza dell’odierno ricorrente che non era stato tradotto.

Il ricorso è inammissibile. Reitera il ricorrente identica doglianza avanzata avanti il Tribunale del Riesame che, essendo una eccezione procedimentale relativa allo svolgimento del giudizio di primo grado, come indicato nel provvedimento impugnato, nessuna rilevanza assume con riguardo all’ordinanza applicativa della misura cautelare e dovrà essere fatta valere con l’impugnazione della sentenza di condanna.

Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013
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