Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 17-01-2011, n. 35

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con bando pubblicato il 13 dicembre 2003, il Comune di Alcamo indiceva una procedura selettiva per titoli e corso-concorso, finalizzata alla copertura di n. 11 posti di Istruttore direttivo amministrativo categoria D1, interamente riservato al personale a tempo indeterminato in servizio presso lo stesso Comune, appartenente alla categoria "C". La signora Di.Gi.Pi. partecipava al concorso e si classificava al 17° posto della graduatoria provvisoria con punti 37,417 ma, ritenendo che la Commissione esaminatrice avesse adottato un errato criterio di valutazione dei titoli di studio dei partecipanti alla procedura concorsuale, proponeva, avverso gli atti del concorso, ricorso al T.A.R. Palermo, con cui deduceva: "Eccesso di potere per violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della lex specialis, nella parte in cui richiama espressamente l’art. 15 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi (approvato dalla Giunta comunale di Alcamo con deliberazione n. 115 del 16/5/2002, successivamente modificata con deliberazione n. 267 del 4/11/2004). Eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità ed ingiustizia manifeste".

La valutazione dei titoli di studio posseduti dai candidati avrebbe dovuto essere effettuata in base ai criteri previsti dall’art. 15 del Regolamento comunale sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, espressamente richiamato dall’art. 5 del bando di concorso, in virtù del quale il parametro di riferimento sarebbe il titolo richiesto per l’accesso dall’esterno, essendo unico titolo valutabile ex art. 15, tipologia A, del citato Regolamento. La Commissione, invece, avrebbe erroneamente valutato i titoli di studio necessari per l’ammissione dall’interno al posto di Istruttore direttivo amministrativo, cioè i diplomi di scuola media superiore, ai sensi dell’art. 15 lett. B) del predetto Regolamento.

Si analizzava di seguito in ricorso, alla luce di tale censura, l’attribuzione del punteggio relativo al titolo di studio in favore di 14 candidati, indicandosi per ciascuno di essi il punteggio che, secondo la ricorrente, sarebbe correttamente spettato.

La signora Di.Gi., qualora la Commissione esaminatrice avesse legittimamente operato, si sarebbe collocata al 3° posto della medesima graduatoria e dunque in posizione utile all’inquadramento nella categoria D – posizione economica D1, con la qualifica di Istruttore direttivo amministrativo.

Si costituiva in giudizio il Comune di Alcamo per sostenere la legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese. Si costituiva, altresì, tra gli altri, il sig. Ca.Sa., odierno appellante, per eccepire la disintegrità del contraddittorio, cui la ricorrente ovviava avendolo disposto il T.A.R. con OCI n. 107/08.

Il T.A.R. adito, con sentenza n. 1207/08, accoglieva il prefato ricorso annullando, per l’effetto, i provvedimenti con lo stesso impugnati.

Con l’appello in epigrafe, il sig. Ca.Sa., deducendo vari motivi di impugnazione della sentenza gravata, ne ha conclusivamente chiesto l’annullamento, previa riunione del ricorso in argomento, per connessione soggettiva ed oggettiva, con quello proposto, avverso la medesima sentenza, dal Comune di Alcamo, iscritto al n. 1392/08, ritenuto ancora "pendente". Costituitasi con apposita memoria, la signora Di.Gi.Pi. ha, preliminarmente, eccepito l’inammissibilità e/o l’irricevibilità dell’appello proposto dall’odierno ricorrente.

Parte appellata, infatti, ha osservato che:

1) il sig. Ca.Sa., avendo chiesto di riunire il ricorso in epigrafe con quello incoato dal Comune di Alcamo, ha dimostrato di sapere dell’esistenza di quest’ultimo appello nonché del fatto che, essendogli stato notificato dal Comune ricorrente quale parte del giudizio di primo grado, detto appello era già stato deciso alla pubblica udienza del 22 aprile 2009 e si era, quindi, in attesa di pubblicazione della relativa sentenza;

2) ciononostante, l’odierno ricorrente non avrebbe provveduto a proporre il ricorso in epigrafe entro il termine decadenziale di 60 giorni perlomeno, non risultando essergli stata notificata la sentenza impugnata, dalla data in cui gli sarebbe stato notificato l’appello principale del Comune.

Ha poi contestato, nel merito, i motivi di impugnazione dedotti dal sig. Ca. con l’appello in epigrafe chiedendone, conclusivamente, il rigetto.

L’odierno appellante ha replicato alla suddetta eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità ex adverso sollevata, eccependo la "inesistenza dell’appello notificato dal Comune di Alcamo" ovvero la "inconducenza delle doglianze sotto diverso profilo".

L’affermazione di parte appellata, secondo cui egli avrebbe saputo dell’esistenza del suddetto ricorso n. 1392/08, per essergli stato notificato, rimarrebbe indimostrata non essendo stata suffragata da alcuna prova documentale.

Inoltre, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, nell’ipotesi di mancata notificazione della sentenza di prime cure, il termine decadenziale di proposizione dell’appello improprio o autonomo non decorrerebbe dalla notificazione dell’appello principale, in quanto nessuna esplicita disposizione processuale consentirebbe di pervenire a tale opzione ermeneutica.

Ha, infine, concluso per l’accoglimento dell’appello.

Alla pubblica udienza del 17 marzo 2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di inammissibilità e/o irricevibilità dell’appello di cui in epigrafe, sollevata da parte appellata.

Invero, la circostanza che il Comune di Alcamo avesse già impugnato la sentenza n. 1207/08 con il ricorso in appello n. 1392/08 era certamente nota al sig. Ca., sia per essere stato parte nel processo di primo grado, per cui gli è stato notificato il relativo appello, e sia per avere attestato detta circostanza allorché ha chiesto la riunione dell’appello in epigrafe con quello n. 1392/08, incoato dal Comune di Alcamo, a suo dire ancora pendente, ma in realtà già trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 22/4/2009.

Alla luce delle superiori evidenze, il Collegio, aderendo alla favorevole giurisprudenza non condivisa da parte appellante, ritiene che il ricorso in epigrafe vada dichiarato irricevibile in quanto, trattandosi di appello incidentale improprio o autonomo, avrebbe dovuto essere notificato entro il termine di 60 giorni decorrente, in caso di mancata notifica della sentenza impugnata, dalla data di notificazione dell’appello principale, cioè del primo appello (c.d. principale) proposto dal Comune avverso la medesima sentenza.

Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese di giudizio, determinate nella misura di Euro 3.000 (tremila), vengono poste a carico di parte soccombente.
P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Le spese di giudizio, determinate in Euro 3.000 (tremila), sono poste a carico di parte soccombente. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 17 marzo 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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