Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 16555

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Genova che ha annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip presso il tribunale di Genova in data 4 luglio 2012 deducendo violazione di legge. Sostiene il ricorrente errati i rilievi attinenti la non configurazione del reato di cui all’art. 484 c.p..

Con riguardo alla contestata ricettazione sostiene che il tribunale avrebbe potuto integrare la motivazione mancante.

Il ricorso è infondato.

Il Tribunale del riesame ha annullato il provvedimento di sequestro per assenza di fumus del reato di riciclaggio e di falsità in registri.

Il ricorso del P.M. con riguardo al reato di riciclaggio è generico e versato in fatto e come tale inammissibile. Con riguardo al reato di cui all’art. 484 c.p., che configura un’ipotesi di falso ideologico punito a causa dell’importanza dei documenti in cui si verifica, deve rilevarsi che il Tribunale si è limitato a ritenere, con una valutazione in fatto incensurabile in questa sede, che dagli atti di indagine non emergevano allo stato, elementi dai quali trarre la prova di una immutatio veri e che pertanto ci si trovava di fronte a mere omissioni rispetto alle quali non poteva allo stato configurarsi il reato ipotizzato. Si tratta pertanto di un problema probatorio che investe i fatti di causa e non la qualificazione giuridica del reato, come invece, lamentato dal ricorrente.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013
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