Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-07-2012, n. 12724 Costituzione e comparizione Termini

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Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 30/11/2004 – 3/3/2005 ha dichiarato improcedibile ex art. 348 c.p.c. l’appello proposto da T. s.n.c. con atto notificato alla Cassa di Risparmio di Firenze il 14/3/2003 e al litisconsorte liquidatore del concordato preventivo della T. s.n.c. di M. M. e C. in data 17 marzo 2003, ed iscritto a ruolo il 25 marzo 2003.
Ricorre T. sulla base di due motivi.
Il Liquidatore del concordato preventivo ha depositato controricorso;
anche la Cassa di Risparmio di Firenze si è difesa con controricorso.
La Cassa ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Si da atto che il Collegio ha autorizzato l’estensione della motivazione in forma semplificata.
Motivi della decisione
1.1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 165 e 348 c.p.c..
1.2.- Con il secondo motivo, T. denuncia omessa e/o insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia.
2.1.- Il ricorso va rigettato.
La recente pronuncia delle sezioni unite n. 10864 del 2011 ha risolto la questione del termine di costituzione dell’appellante in caso di notificazione dell’appello a più parti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 347 e 165 c.p.c., concludendo nel senso che il termine per la costituzione dell’attore, nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione sia nel giudizio di primo grado che in quello d’appello; tale adempimento, ove entro tale termine l’attore non sia ancora rientrato in possesso dell’originale dell’atto notificato, può avvenire depositandone in cancelleria una semplice copia (c.d. "velina"), e l’art. 347 c.p.c., comma 1, nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d’appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 c.p.c., ma non quella di cui all’art. 171 c.p.c. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell’appello, se l’appellante non si costituisca nei termini, di cui all’art. 348 cod. proc. civ..
Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell’appellante, a nulla rilevando che l’appellato si sia costituito nel termine assegnatogli.
Alla stregua di detti principi, va respinto il ricorso.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 7400,00, di cui Euro 200,00 per spese, a favore del Liquidatore del concordato preventivo T. s.n.c. di Mario M. & C, ed in Euro 9400,00, di cui Euro 200,00 per spese, a favore della Cassa di Risparmio di Firenze; oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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