Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-07-2012, n. 12722 Indennità di espropriazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’avv. N.C. richiese ed ottenne l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti della Cassa DD.PP., filiale di (OMISSIS), per il pagamento della somma di L. 5.057.500 liquidatagli, a titolo di indennità di esproprio, con sentenza passata in giudicato.

Il Tribunale, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Cassa DD.PP. contro il decreto, dichiarò che il credito era inesigibile e revocò il provvedimento monitorio.

Il gravame proposto dall’avv. N. contro la decisione è stato respinto dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza del 19.2.05.

La Corte ha rilevato che sulla depositaria non gravava alcun obbligo di procedere d’ufficio alla liquidazione della somma in favore dell’avente diritto e che spettava a quest’ultimo di porre in essere gli adempimenti necessari ad ottenerne la materiale erogazione, ovvero di presentare la domanda di pagamento e la dichiarazione di nulla osta del Prefetto (o, per le espropriazioni di competenza della regione, del Presidente della giunta), secondo quanto previsto, alla data di emissione del decreto, dalla L. n. 865 del 1971, art. 12 e dalla L. n. 247 del 1974, art. 4, comma 2.

La sentenza è stata impugnata dall’avv. N. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Cassa DD.PP. ha resistito con controricorso di cui il ricorrente ha eccepito l’inammissibilità nella memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1) Va preliminarmente dichiarata, in accoglimento dell’eccezione svolta in rito dal ricorrente, l’inammissibilità del controricorso:

la Cassa DD.PP., che ha ricevuto la notifica del ricorso il 18.2.06, ha infatti provveduto a spedire il controricorso per la notifica il 27.2.07, allorchè il termine previsto dall’art. 370 c.p.c., comma 1 era ampiamente decorso.

2) Con il primo motivo, l’avv. N. denuncia violazione e/o falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 12 e art. 633 c.p.c..

Osserva che unico requisito per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo è quello della liquidità del credito, non anche quello della sua esigibilità, e che peraltro il credito era anche esigibile, sia perchè il nulla osta del Prefetto – al quale compete l’accertamento della libertà e proprietà dell’immobile espropriato, nella specie incontestato – non era necessario, sia perchè il rilascio di tale nulla osta andava, in ogni caso, richiesto dalla Cassa DD.PP. 3) Col secondo motivo, denunciando violazione del D.Lgs. n. 302 del 2002, art. 26 modificativo del D.P.R. n. 327 del 2001, il ricorrente lamenta che il giudice d’appello non abbia tenuto conto che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disposizione, che ha semplificato la procedura di riscossione, il credito era comunque divenuto esigibile alla data della decisione.

4) I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti.

Va in primo luogo rilevato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il credito che si fa valere in via monitoria, oltre che liquido, deve essere anche esigibile, con la conseguenza che, qualora la condizione di esigibilità sopravvenga nel corso del procedimento, il decreto deve essere ugualmente revocato, salva la contestuale condanna del debitore ingiunto al pagamento del credito (Cass. n. 5007/97).

L’opposizione a decreto ingiuntivo, del resto, da luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve stabilire la sussistenza delle condizioni che legittimavano l’emissione del provvedimento, ma accertare se la pretesa fatta valere dall’ingiungente/opposto sia fondata o se, al contrario, debbano essere accolte le eccezioni e le difese dell’opponente.

Nel caso, non v’è dubbio che, spettando al creditore di attivarsi per far valere il proprio diritto, fosse onere dell’avv. N., e non certo della depositaria, di porre in essere gli adempimenti burocratici necessari alla riscossione del credito verso la P.A., e dunque di richiedere il rilascio del nulla-osta.

Va escluso, d’altro canto, che il rilascio del nulla-osta fosse necessario solo nel caso in cui fossero sorte contestazioni in ordine al diritto di proprietà, posto che proprio tale circostanza costituiva oggetto dell’accertamento demandato all’autorità prefettizia.

Va infine rilevato che il D.P.R. n. 327 del 2001, art. 26, comma 6 a norma del quale la Cassa DD.PP. provvede al pagamento delle somme ricevute a titolo di indennità di espropriazione e in relazione alle quali non vi sono opposizione di terzi, quando il proprietario produca una dichiarazione in cui assume ogni responsabilità in relazione ad eventuali diritti di terzi, si applica, ai sensi del successivo art. 57, ai soli progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge (30.6.2003), non era ancora intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, mentre, in caso contrario, continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti alla medesima data.

Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente escluso che, per effetto della nuova disciplina, potesse ritenersi realizzata la condizione di esigibilità del credito.

Attesa l’inammissibilità del controricorso, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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