Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-07-2012, n. 12721 Occupazione abusiva o illegittima

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce con sentenza 9 settembre 2005, rigettava le domande di L., V., G., A., An., I., A., e M.C., nonchè di L. R. rivolte ad ottenere (per quanto qui ancora interessa) la condanna del comune di Poggiardo, della Regione Puglia, nonchè della AUSL LE/(OMISSIS) per l’illegittima occupazione di un terreno di loro proprietà per i lavori di ampliamento del locale Ospedale (OMISSIS), pur dopo il periodo per il quale la detenzione dell’immobile era stata autorizzata dal decreto sindacale 27 marzo 1980.

L’impugnazione del M. è stata respinta dalla Corte di appello di Lecce con sentenza del 7 maggio 2008, in quanto: a) i proprietari avevano rinunciato ad ogni pretesa relativa all’indennità di occupazione temporanea ed al risarcimento per l’ulteriore detenzione del loro fondo fino al 31 dicembre 1994, perciò più non venendo in rilievo la responsabilità della soppressa USL, nè quella del comune e della Regione per i debiti contratti da quest’ultima; b) tuttavia la condanna della AUSL per l’illegittima occupazione del terreno dopo l’1 gennaio 1995 era stata chiesta non in proprio, ma quale successore della disciolta USL: perciò in contrasto con il disposto della L. 724 del 1994, art. 6 che non consente alle ASL di succedere nei debiti di detti enti soppressi; con la conseguenza che in tale qualità l’azione risarcitoria non poteva essere proposta nei confronti del nuovo ente.

Per la cassazione della sentenza M.L., ed i consorti hanno proposto ricorso per 3 motivi;cui resiste la AUSL LE/(OMISSIS) con controricorso.

Motivi della decisione

Premesso che i M. – R. nella prima parte del ricorso hanno riferito in ogni dettaglio le vicende processuali,e specificato la loro qualità di eredi di M.G.D., proprietario del fondo per cui hanno chiesto il risarcimento del danno, con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c. nonchè difetti di motivazione, censurano la sentenza impugnata per avere travisato le loro domande rivolte dopo la rinuncia al periodo di occupazione dell’immobile protrattosi fino al 31 dicembre 1994, a far accertare la responsabilità della AUSL (e della Regione Puglia) per quello successivo; ed invece intese come se la citazione di detto ente fosse rivolta a far valere il suo sub ingresso nell’obbligazione risarcitoria già gravante sulla USL Le/(OMISSIS) e quindi a titolo di successore di quest’ultima.

Con il secondo, deducendo altre violazione delle medesime norme si dolgono che i giudici di appello non si siano avveduti che nel caso non vi era stata alcuna procedura ablativa, ma soltanto un’occupazione senza titolo della quale, dopo l’1 gennaio 1995 veniva chiamata a rispondere in proprio l’AUSL LE/(OMISSIS) per esserne stata l’autrice.

Con l’ultimo, deducendo motivazione contraddittoria censurano la sentenza per aver ritenuto che la AUSL era stata citata come successore della USL/LE (OMISSIS) e non in proprio, come dimostravano anche il periodo per cui era stato richiesto il risarcimento; ed altresì la linea difensiva della AUSL che sempre in proprio, aveva gestito l’intero giudizio nel corso del quale aveva comunicato di aver posto fine all’occupazione.

Il ricorso è fondato.

Dalla sentenza impugnata e dalle difese delle parti risulta infatti:

a) che con citazione del 4 ottobre 1990 il dante causa dei ricorrenti chiese al Tribunale di Lecce la condanna della USL LE/(OMISSIS) di Poggiardo a corrispondergli sia l’indennità per l’occupazione temporanea di un fondo di sua proprietà ubicato in località (OMISSIS) appreso con decreto dindacale del 27 marzo 1980, sia il risarcimento del danno per il protrarsi senza titolo dell’occupazione dopo la scadenza del periodo per il quale era stata autorizzata; b) che interrotto il processo per la morte del M., poichè nelle more si era verificato lo scioglimento della USL/LE (OMISSIS), gli eredi con ricorso del 29 marzo 1997 riassumevano il giudizio nei confronti della neo istituita AUSL LE/(OMISSIS), in persona del Direttore generale, il quale si costituiva eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per avere la legge escluso la responsabilità delle nuove Ausl e la relativa successione con riguardo ai debiti contratti dalle disciolte USL. Sicchè il giudice istruttore con ordinanza 28 gennaio 1998 disponeva integrarsi il contraddittorio nei confronti della Regione Puglia, nonchè del Commissario liquidatore della USL/LE (OMISSIS) cui la L. n. 724 del 1994 aveva attribuito la responsabilità suddetta; c) che nelle more del giudizio gli eredi M. avevano rinunciato alla liquidazione sia dell’indennità per l’occupazione temporanea del loro fondo, sia del risarcimento di tutti i danni sofferti per il perdurare della sua detenzione senza più titolo da parte della soppressa USL fino al 31 dicembre 1994: insistendo soltanto per l’indennizzo relativo al periodo successivo all’1 gennaio 1995,in cui l’immobile era pacificamente gestito dalla neo costituita ed ormai operante AUSL LE/(OMISSIS).

Al lume di queste premesse appare palese l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata che, dopo avere dato atto di dette vicende, ha confuso la qualità con cui la AUSL in persona del suo direttore generale era stata chiamata in giudizio, che non poteva che essere in nome e per conto di sè stessa, essendo il nuovo ente munito ex lege di personalità giuridica nonchè di legittimazione autonoma per l’attività che era chiamato a svolgere, con la causa petendi ed il petitum della richiesta dei M., rivolti ad attribuirle anche la titolarità delle obbligazioni e dei debiti derivanti dall’occupazione del terreno dapprima legittima e poi illegittima da parte della disciolta USL; i quali avevano, per tale ragione, provocato l’eccepito difetto di legittimazione passiva della AUSL, che d’altra parte si era costituita (nè poteva essere diversamente) in nome proprio (pag. 4 controric.), non essendo chiamata nè ex lege nè da alcun provvedimento amministrativo a succedere alla USL o a rappresentare l’ente suddetto (peraltro già estinto) nel giudizio. E proprio in tale veste di nuovo e diverso soggetto chiamato dal D.Lgs. n. 502 del 1992 e dalla L. n. 724 del 1994 a gestire il servizio sanitario nell’ambito regionale, ha potuto sollevare la ricordata eccezione invocando, a fondamento di essa, l’art. 6 di quest’ultima legge che escludeva la successione erroneamente ritenuta dai M.; nonchè inducendo, per un verso, il G.I. a disporre l’integrazione del giudizio nei confronti dei due enti (tra cui il Commissario liquidatore della USL,solo allora evocato in giudizio) invece chiamati dallo stesso legislatore a rispondere delle obbligazioni suddette, e per altro verso gli attori a rinunciare alle loro pretese indennitarie e risarcitorie per tutto il periodo di gestione della USL concluso per disposizione della stessa legge alla data del 31 dicembre 1994,perchè dirette nei confronti di soggetto diverso dall’effettivo debitore (o di quello che per legge era tenuto a risponderne: Cass. sez. un. 4647/2002 ; 1437/2000 ; 102/1999).

Pertanto per l’occupazione inerente al periodo successivo in cui più non operava l’USL LE/(OMISSIS) ormai estinta, e più non si poneva alcuna questione in ordine alla successione di detto ente nella gestione dei beni immobili, già di pertinenza dello stesso, trasferita dalle menzionati leggi alla AUSL (OMISSIS)/LE, la richiesta risarcitoria dei M. rivolta per la prima volta nell’atto di riassunzione del 1997 a quest’ultima, poteva al più essere qualificata domanda nuova perchè (necessariamente) eccedente l’arco temporale compreso nell’originaria citazione e perchè l’autore della detenzione senza titolo veniva per tale periodo, individuato in un soggetto diverso dalla USL destinataria dell’atto giudiziale del 1990, e privo (nel settore che interessa) di qualsiasi continuità con quest’ultima responsabile dell’occupazione iniziale.

E tuttavia nessuna questione al riguardo è stata mai posta dalle parti ai giudici del merito, nè risulta trattata nelle relative decisioni, perciò più non potendo essere rilevata in questa sede di legittimità; e d’altra parte la AUSL anche nelle conclusioni riportate dalla sentenza impugnata non ha mai posto in discussione di aver detenuto l’immobile senza titolo nel periodo indicato dai M. (Cass. sez. un. 24397/2007), avendo anzi provveduto in data 15 novembre 2002,in persona dei suoi direttori, generale ed amministrativo, a comunicare di non avere più interesse alla sua ulteriore occupazione per essere venuto meno l’originario progetto di acquisirlo coattivamente per l’ampliamento dell’ospedale. Per cui, la sentenza impugnata che per il periodo suddetto, successivo al 1 gennaio 1995 ha negato la legittimazione passiva della AUSL LE/(OMISSIS) per averla erroneamente correlata alla questione della sua non consentita successione nei debiti contratti per il periodo precedente dalla USL LE/(OMISSIS), sulla quale era stata fondata l’originaria domanda degli attori, va cassata, con rinvio alla stessa Corte di appello di Lecce che, in diversa composizione, provvedere ad esaminare nel merito la loro richiesta risarcitoria inerente al periodo per cui non è intervenuta rinuncia; ed a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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