Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 16549

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1) – Il GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza del 08.03.2012, rigettava la richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere ovvero di sostituzione con una misura meno afflittiva nei confronti di:

C.C. indagato per il reato ex art. 416 c.p. nella qualità di organizzatore di un sodalizio criminoso rivolto alla consumazione di una serie indeterminata da rapine ed aggressioni, commesse con violenza ed anche con armi, ai danni di persone anziane ovvero in condizioni di minorata difesa; aggravato dalla recidiva anche specifica;

1.2) – Il Tribunale per il riesame di Reggio Calabria, con ordinanza del 11.07.2012, respingeva il reclamo e confermava il provvedimento impugnato.

2.0) – Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il difensore.

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e).

2.1) – violazione di legge ed omessa motivazione riguardo alla sussistenza di un grave quadro indiziario, deducendo l’illogicità della motivazione impugnata che avrebbe omesso di considerare che la maggior parte delle rapine contestate quali reati-fine sarebbe stata commessa mentre il C.C. si trovava in stato di detenzione per il processo "Eremo 2008"; ed anche nei periodi di libertà il ricorrente sarebbe stato poco tempo in Calabria, essendo impegnato a seguire le cure del proprio figlio in Roma presso l’Ospedale " (OMISSIS)";

– Le dichiarazioni accusatorie formulate dalla collaboratrice di giustizia e coimputata L. sarebbero inutilizzabili perchè prive di riscontri, mancando anche la conferma attraverso conversazioni telefoniche intercettate;

2.3) – con altro motivo il ricorrente censura l’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4 atteso che il tribunale avrebbe illogicamente trascurato di considerare che nella specie ricorre l’ipotesi in cui il padre di prole di età inferiore ai tre anni deve ritenersi incompatibile con la custodia in carcere essendo la madre assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, circostanza che ricorre nella specie attese le precarie condizioni di salute della madre del bambino, il cui stato di grave malattia cardiaca è attestato dalla certificazione medica allegata;

– al riguardo il ricorrente sottolinea come:

– non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza vertendosi nel caso di reati non particolarmente gravi:

– non ricorre il pericolo di inquinamento probatorio atteso che l’imputato, nella asserita qualità di vertice dell’organizzazione, non avrebbe partecipato direttamente alle rapine e non avrebbe l’esigenza di sottrarsi ad eventuali riconoscimenti;

– non ricorre nemmeno il pericolo di fuga atteso il vincolo costituito dalla presenza del figliolo malato;

– L’ordinanza sarebbe infine da censurare per avere omesso di motivare in ordine al decorso del tempo dai fatti ascritti;

CHIEDE pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati.

3.1) – Le censure mosse dal ricorrente riguardo allo stato di detenzione del ricorrente ovvero all’impegno per le cure del figlio in Roma, nonchè quelle relative alle dichiarazioni della collaborante L., vengono introdotte per la prima volta in questa sede sicchè sono da considerarsi inammissibili, atteso che in tema di ricorso per cassazione, il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate, trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del tribunale del riesame in tema di misura cautelare reale. Cassazione penale. sez. 3^, 01 luglio 2008. n. 35889.

3.2) – Quanto a merito, le ulteriori doglianze non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

In proposito va ricordato che, in tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz. Pen., sez. 4^, 06.07.2007 n. 37878).

3.3) – Quanto all’asserita disapplicazione dell’art. 275 c.p.p., comma 4, va osservato che le doglianze relative alle condizioni di salute della madre del bambino sono generiche perchè non spiegano in qual modo siano impeditive della possibilità di accudire il figlio e, così pure, sono generiche le deduzioni relative alla situazione di lavoro della madre, atteso che in tema di misure cautelari personali, l’attività lavorativa della madre, ancorchè spiegata giornalmente e con orari che impegnino per più di otto ore, non rappresenta automaticamente un impedimento della possibilità di assicurare assistenza al figlio, anche piccolissimo, e pertanto non riveste il carattere di assoluta impossibilità cui fa riferimento l’art. 275 c.p.p., comma 4 al fine di assicurare al padre detenuto la sostituzione della misura custodiale in carcere con quella degli arresti domiciliari. (Cassazione penale, sez. 6^, 08/07/2009, n. 31772).

Il Tribunale sottolinea opportunamente che, proprio l’uso dell’avverbio "assolutamente" da parte della richiamata disposizione, fa riferimento a situazioni gravi ben diverse dall’attività lavorativa ordinaria, anche considerate le provvidenze legislative a favore del genitore che lavora (riduzione dell’orario di lavoro, possibilità di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del bambino) e gli istituti sostitutivi ed economici (nidi, scuole dell’infanzia pubbliche e private ecc.). (Cassazione penale, sez. 1^, 05/03/2009, n. 10767).

3.4) – Quanto al precario stato di salute del bambino, il Tribunale ha correttamente osservato che la patologia dedotta (cardiopatia congenita) in mancanza di un impedimento assoluto della madre a prestare adeguate cure, non può comportare un’applicazione analogica "in bonam partem" della norma invocata fino a farvi rientrare casi dalla stessa non testualmente previsti, posto che non si tratta di disposizioni di carattere eccezionale e, quindi, di stretta interpretazione, in conformità alla costante giurisprudenza sul punto. (Cassazione penale sez. 4^, 16/07/2009, n. 42516).

3.5) – Correttamente, dunque, il giudice distrettuale ha ritenuto la mancanza di presupposti di fatto per individuare la situazione di impossibilità di accudimento della figlia in tenera età e far ritenere la necessità della figura sostitutiva del padre, con effetto di mutamento del regime carcerario.

3.6) Quanto infine alle esigenze cautelari, il Tribunale sottolinea:

– il pericolo di reiterazione del reato, per come emergente dalla gravità e reiterazione delle condotte delittuose;

– il pericolo di inquinamento probatorio, attesa la fase processuale in atto (istruttoria dibattimentale ancora aperta) e la possibilità di reiterazione delle condotte violente contestate nel capo di imputazione anche ai fini intimidatori;

– la pericolosità del prevenuto, emergente dai precedenti penali;

– Si tratta di una motivazione non censurabile in questa sede, atteso che il Tribunale ha congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto tutt’ora sussistenti le esigenze cautelari giustificative della custodia cautelare in carcere.

3.7) – Consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese ex art. 616 c.p.p.; Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *