Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-07-2012, n. 12718 Lodo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo
La Corte di appello di Roma con sentenza dell’11 ottobre 2010 ha dichiarato improcedibile l’impugnazione proposta dal Ministero delle Infrastrutture il 16 aprile 2003 contro il lodo arbitrale reso nella controversia contro la s.r.l. E., perchè tardivamente notificata in data 16 aprile 2003: oltre il termine di novanta giorni di notificazione del lodo all’amministrazione (10 gennaio 2003) previsto dall’art. 828 c.p.c..
Per la cassazione della sentenza, il Ministero ha proposto ricorso per un motivo.
La società non ha spiegato difese.
Motivi della decisione
Con il ricorso, il Ministero,deducendo violazione degli art. 828 c.p.c., R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 censura la sentenza impugnata per avere dichiarato improcedibile la propria impugnazione del lodo ritenendo erroneamente decorso il termine breve di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento concesso dalla prima disposizione,senza considerare che nel caso il lodo non era stato notificato all’Avvocatura come stabilito dalla seconda di dette norme,ma direttamente all’amministrazione; sicchè doveva trovare applicazione la disposizione dell’art. 828 c.p.c., comma 2 nel caso pienamente osservata.
Il ricorso è fondato.
La stessa sentenza impugnata ha accertato che il lodo depositato il 5 settembre 2003 è stato notificato presso l’amministrazione statale in data 10 gennaio 2003 Ora è vero che la giurisprudenza di legittimità ha interpretato la norma in oggetto nel senso che la notificazione del lodo arbitrale alla parte personalmente è comunque idonea a far decorrere il termine d’impugnazione fissato dall’art. 828 cod. proc. civ. anche quando la parte stessa sia stata assistita, nel giudizio arbitrale, da un procuratore, eleggendo domicilio presso il medesimo: posto che in tale giudizio il rapporto con il difensore si svolge sul piano contrattuale del mandato con rappresentanza, senza vera e propria costituzione, sì da rendere inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ..
Sennonchè la Corte ha ritenuto altresì che questa regola non trova applicazione ove detta parte sia lo Stato o altro ente pubblico ammesso alla difesa erariale, nei confronti dei quali, per far decorrere il termine breve di cui all’art. 828 cod. proc. civ., è necessaria la notifica del lodo presso l’Avvocatura dello Stato, alla stregua di quanto testualmente disposto dal R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 11 che nelle ipotesi di patrocinio ex lege dell’Avvocatura prescrive siano presso di essa notificati tutte le citazioni ed i ricorsi davanti ai giudici o agli arbitri, nonchè tutte le sentenze.
E che in contrario non può rilevare neppure la riforma dell’arbitrato recata dalla L. 5 gennaio 1994, n. 25, che, riformulando anche il testo dell’art. 826 c.p.c., ha escluso qualsiasi possibilità di equiparazione del lodo alla sentenza:
risultando evidente che il R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 ha inteso sancire unicamente la necessità di recapitare presso l’Avvocatura non soltanto l’atto di promovimento del giudizio arbitrale, ma anche la sua decisione, indipendentemente dalla sua natura, senza,dunque, la possibilità di ipotizzare una distinzione tra i vari atti e senza che rilevi l’eventuale contumacia in giudizio dell’amministrazione (Cass. 6847/2004; 13197/200 6; 18849/2011).
Pertanto, poichè la notificazione del lodo in data 10 gennaio 2003 non era avvenuta presso l’Avvocatura dello Stato,non poteva trovare applicazione il termine breve dell’art. 828 cod. proc. civ., comma 1 bensì quello del comma 2, secondo cui "L’impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell’ultima sottoscrizione";
che nel caso non era decorso per avere la sentenza impugnata dato atto che la (seconda) impugnazione del Ministero che qui rileva era stata validamente eseguita con atto del 16 aprile 2003: perciò da considerarsi tempestivo.
La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio alla stessa Corte di appello di Roma, che in diversa composizione procederà all’esame dei motivi di impugnazione del lodo, nonchè alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte,accoglie il ricorso,cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma,in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 30 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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