Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 16546

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I motivi di ricorso sono infondati, non risultando violato il principio proporzionalità di cui all’art. 275 c.p.p., comma 2 che non impone la revoca della misura cautelare, a prescindere dalla permanenza di esigenze cautelari, ove la durata della custodia già sofferta abbia raggiunto il limite dei due terzi della pena inflitta con sentenza di condanna, (Cassazione penale, sez. un., 31/03/2011, n. 16085); e non risultando violato l’obbligo di motivazione riguardo alle esigenze cautelari, atteso che il Tribunale, ha congruamente e logicamente motivato in ordine alle ragioni, in punto di fatto, per le quali ha ritenuto sussistenti le esigenze cautelari giustificative della custodia cautelare in carcere per come emergente dalla ritenuta aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7.

Tuttavia, l’intervenuta scarcerazione dell’imputato, in assenza di una espressa menzione della volontà di perseguire l’eventuale indennizzo per ingiusta detenzione, rende evidente la mancanza di interesse dell’imputato alla coltivazione del presente ricorso;

Va omessa la condanna alle spese processuali atteso che il motivo determinante la carenza di interesse è sopravvenuta al ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013
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