Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 16545

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1 ) -Il GIP presso il Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 14.05.2012, rigettava la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di:

B.L.;

S.E.;

– indagati, unitamente a A.M., per il reato di rapina consumato in concorso tra loro ai danni del 72enne V. G., cui sottraevano Euro 14.000,00 in contanti, mediante violenza consistita nell’afferrare e bloccare il predetto allorchè si accingeva a rientrare in casa;

– il GIP respingeva la richiesta del PM motivandola sull’assenza della gravità indiziaria, sottolineando come vi fossero dubbi sull’attendibilità della chiamata di correo operata dall’ A. e sulla credibilità della p.o. V.;

1.2) – Il Tribunale per il riesame di Roma, con ordinanza del 05.07.2012, in riforma dell’ordinanza del GIP e in parziale accoglimento del ricorso del PM, riteneva la gravità del quadro indiziario ed applicava a B.L. e a S.E. la misura cautelare degli arresti domiciliari;

2.0) – Avverso tale decisione, ricorrono per cassazione gli indagati a mezzo dei difensori di fiducia, deducendo:

MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e).

B.:

2.1) – Censura la decisione impugnata per omessa motivazione riguardo alla gravità degli elementi indiziari e lamenta che il tribunale avrebbe illogicamente valorizzato: – sia la chiamata in correità effettuata da A.M. nonostante la mancata indicazione dello specifico ruolo avuto dal ricorrente, e: – sia le dichiarazioni della parte offesa V.G. nonostante le sue evidenti contraddizioni;

– al riguardo il ricorrente sottolinea che secondo la ricostruzione dell’episodio così come operata dal V., quest’ultimo poteva vedere solo l’ A., che gli stava di fronte, mentre non poteva riconoscere con certezza anche il B. che lo avrebbe trattenuto alle spalle;

2.2) – il ricorrente censura l’ordinanza anche riguardo alle esigenze cautelari per le quali non sarebbe stata formulata un’adeguata motivazione riguardo alla pericolosità, trascurandosi di considerare il suo stato di incensuratezza nonchè il tempo trascorso dal fatto e la dimostrata mancanza del pericolo di fuga;

S.:

2.3) – lamenta l’illogicità della motivazione impugnata, laddove il Tribunale ha conferito credibilità alla chiamata in correità formulata da A.M., trascurando di considerare la non attendibilità del medesimo che aveva reso una versione dei fatti palesemente falsa e tesa ad escludere un suo diretto coinvolgimento nell’episodio criminoso;

la motivazione era inoltre censurabile per avere conferito attendibilità alla persona offesa V. nonostante la sua contraddittorietà e nonostante avesse ritenuto di individuare lo S. che però aveva il volto travisato;

2.4) – L’ordinanza sarebbe inoltre da censurare per l’omessa motivazione in ordine alle esigenze cautelari in ordine alle quali il Tribunale avrebbe illogicamente trascurato di considerare il tempo trascorso dal fatto ed il corretto comportamento nel frattempo tenuto dallo S. che non si era dato alla fuga e che non aveva commesso altri reati, così che l’ordinanza era carente in ordine all’individuazione dei parametri della pericolosità e del pericolo di fuga;

CHIEDONO pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

3.0) – I motivi di ricorso sono totalmente infondati.

3.1) – Le doglianze mosse dai ricorrenti non tengono conto del fatto che il provvedimento impugnato contiene una serie di valutazioni ancorate a precisi dati fattuali ed appaiono immuni da vizi logici o giuridici.

Infatti il Tribunale del riesame ha con esaustiva, logica e non contraddittoria motivazione, evidenziato tutte le ragioni, fattuali e giuridiche, che sostengono il provvedimento restrittivo impugnato osservando:

– che la prova della partecipazione dei due odierni ricorrenti alla rapina rinveniva dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal coindagato A.;

– che l’ A. era credibile perchè si era autoaccusato del reato e risultava attendibile, sia per la precisione del suo racconto ricco di dettagli e circostanze in ordine ai luoghi e ai mezzi utilizzati e, sia perchè pienamente riscontrato – dalle dichiarazioni della persona offesa V. – dall’individuazione fotografica dei due ricorrenti operata dal predetto V. – dalle risultanze dei tabulati telefonici attestanti i contatti intercorsi tra i due ricorrenti proprio nelle ore del fatto criminoso.

Tale motivazione risulta congrua, dovendosi ricordare che in tema di misure cautelari personali il controllo di legittimità è circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l’assenza di illogicità evidenti, risultanti "prima facie" dal testo del provvedimento impugnato, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento, (vedi Cassaz.

Pen., sez. 4^, 06.07.2007 n. 37878).

Le deduzioni difensive in ordine alla mancanza di credibilità ed attendibilità del dichiarante A. e della persona offesa V. si fondano su valutazioni alternative delle medesime fonti di prova, sicchè risultano inammissibili in questa sede, atteso che il Tribunale ha compiuto una valutazione in fatto, sulla gravità indiziaria, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti.

In materia di misure cautelari personali, il requisito della gravità degli indizi di colpevolezza non può essere ritenuto insussistente sulla base di una valutazione separata dei vari dati probatori, dovendosi invece verificare se gli stessi, coordinati e apprezzati globalmente secondo logica comune, assumano la valenza richiesta dall’art. 273 c.p.p.. Ciò in considerazione della natura stessa degli indizi, quali circostanze collegate o collegabili a un determinato fatto che non rivelano, se esaminate singolarmente, un’apprezzabile inerenza al fatto da provare, essendo ciascuno suscettibile di spiegazioni alternative, ma che si dimostrano idonee a dimostrare il fatto se coordinate organicamente. (Cassazione penale, sez. 4^, 04/03/2008, n. 15198).

3.2) – Tali principi inducono a ritenere infondati anche i motivi relativi alla ricorrenza delle esigenze cautelari, atteso che sul punto il Tribunale ha evidenziato il concreto rischio di recidiva, tratto – dalle modalità e circostanze del fatto – commesso da più persone ai danni di un anziano inerme – dai precedenti penali del B. e – dalla condizione di debitore conclamato dello S.;

Il Tribunale ne ricava la necessità di sottoporre gli indagati alla misura cautelare attenuata degli arresti domiciliari onde frenare la pericolosità dimostrata, compiendo anche in questo caso una valutazione in fatto, riguardo al pericolo di recidiva ed alla idoneità della misura, che appare congruamente motivata, con richiami a specifici rilievi fattuali, priva di illogicità evidenti, anche con riguardo alle ragioni difensive ribadite in questa sede.

Consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., degli imputati che lo hanno proposto.

Si provveda a norma dell’art. 28 norme regolamentari c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; Si provveda a norma dell’art. 28 norme regolamentari c.p.p..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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