Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 17-01-2011, n. 20

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/


Svolgimento del processo

Con decreto in data 31.10.1979, l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Ragusa concesse alla ditta Ca.Ro. un contributo di Lire 162.829.800 ai sensi della legge reg. n. 26/64.

Il contributo venne liquidato con decreto n. 15 luglio 1980, n. 5173.

Con sentenza 28.11.1990, n. 445/90, il Tribunale di Ragusa condannò il Ca. alla pena di anni uno di reclusione per i reati di associazione per delinquere, truffa, falsità ideologica e corruzione, in relazione all’ottenimento del contributo suddetto.

Con decreto del 31/12/1993, n. 40885, l’I.P.A. di Ragusa, ritenuto che la ditta Ca., per i fatti accertati dall’autorità giudiziaria, aveva illegittimamente beneficiato del contributo erogato, disponeva la revoca dei benefici e la restituzione della somma percepita.

Avverso detto decreto n. 40885/93, il Ca. proponeva ricorso giurisdizionale al T.A.R. Catania.

Resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata.

Il Tribunale adito accoglieva detto ricorso con sentenza n. 1408/07.

Con l’appello in epigrafe, la difesa erariale, per l’Amministrazione regionale, ha chiesto la totale riforma della sentenza impugnata, deducendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua nonché, nel merito dell’impugnata sentenza, l’erronea applicazione degli artt. 444 e 445 c.p.p.

Parte appellata, regolarmente intimata, non si è costituita.

Alla pubblica udienza del 2 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio ritiene di esaminare, preliminarmente, l’eccezione sollevata da parte appellante circa l’asserita inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in argomento.

La censura è fondata.

Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, Ca.Ro. ha impugnato il decreto del 31.12.1993, n. 40885, con cui l’I.P.A. di Ragusa ha disposto la revoca del contributo percepito dallo stesso Ca. in forza del decreto n. 15.7.1980, n. 5173.

Invero, la competenza a decidere sulle controversie in materia di sovvenzioni, contributi pubblici ed aiuti comunitari è regolata dai normali criteri di riparto, fondati sulla natura delle situazioni soggettive azionate.

Orbene, in base a detti criteri di riparto della giurisdizione in subiecta materia, ribaditi ancora di recente dal Consiglio di Stato (cfr. V sez. 31.8.2007, n. 4518) e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. 20 aprile 2003, n. 5617), nella fase successiva all’attribuzione del contributo il beneficiario risulta essere titolare di un diritto soggettivo.

Il privato vanta, invece, una situazione soggettiva di interesse legittimo se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio.

Pertanto, poiché la controversia in argomento è sorta in relazione ad un provvedimento di revoca di un contributo, già corrisposto all’odierno appellato, in dipendenza di fatti sopravvenuti in ordine ai quali non sussiste alcun potere di valutazione discrezionale da parte dell’autorità amministrativa, ma solo l’esigenza di accertare la loro idoneità ad incidere o meno in senso risolutivo sull’obbligazione in corso, l’istanza del Ca. si appalesa, formalmente e sostanzialmente, come diritto soggettivo a mantenere nella propria disponibilità il contributo a suo tempo percepito.

Vertendosi in tema di diritti soggettivi, vanno dichiarati il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, la competenza dell’A.G.O. a decidere sulla controversia de qua.

Conclusivamente il Collegio, in accoglimento dell’appello in epigrafe, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in argomento e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 2, della legge n. 69/2009, rimette le parti davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, individuato nel Tribunale civile di Ragusa, considerato che l’originaria controversia in argomento ha per oggetto l’istanza di annullamento del decreto del 31/12/1993, n. 40885, emesso dall’I.P.A. di Ragusa, con il quale è stata disposta la revoca del contributo percepito dal Ca. in forza del decreto n. 15.7.1980, n. 5173.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 59, comma 2, della legge n. 69/09, consegue che, qualora entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione la domanda venga riproposta al giudice ordinario competente, come sopra individuato, sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice ordinario fosse stato adito fin dall’instaurazione del presente giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già intervenute.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Nulla si dispone per le spese di giudizio non essendosi costituita parte soccombente.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe ed annulla senza rinvio la sentenza impugnata.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, comma 2, della legge n. 69/2009, rimette le parti davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, individuato nel Tribunale civile di Ragusa, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali qualora la domanda venga riproposta dinanzi al suddetto giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.

Nulla spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2010, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Paolo D’Angelo, Gabriele Carlotti, Filippo Salvia, Pietro Ciani, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 17 gennaio 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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