Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-07-2012, n. 12716

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/


vSvolgimento del processo

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza definitiva del 3.4.06, pronunciando sulla domanda proposta da S. Costruzioni s.p.a nei confronti del Comune di Aprilia, ha determinato in Euro 56.169,91 l’indennità dovuta all’attrice per l’occupazione legittima di un terreno di sua proprietà – oggetto di procedura di esproprio per la realizzazione di un parco pubblico urbano – ordinandone il deposito presso la Cassa DD.PP..

La sentenza è stata impugnata da S. Costruzioni s.p.a. con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis per avere la Corte territoriale determinato l’indennità virtuale di esproprio, sulla quale andava calcolata l’indennità di occupazione, operando l’abbattimento del 40% previsto dalla norma, nonostante il Comune espropriante avesse offerto un’indennità provvisoria palesemente inferiore a quella effettivamente dovuta.

Il Comune di Aprilia ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, con i quali, denunciando rispettivamente violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 83 c.p.c., lamenta che la Corte territoriale abbia pronunciato d’ufficio su una domanda che non era stata proposta da Salini Costruzioni (che, a suo dire, si era limitata a richiedere il risarcimento dei danni) ed abbia respinto l’eccezione di nullità della procura apposta a margine dell’atto d’appello di Salini s.p.a..

Motivi della decisione

Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Essi sono stati proposti nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2.3.06, dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire da tale data e sino al 4.7.09, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) che lo ha abrogato.

I ricorsi, tuttavia, non contengono i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte degli atti, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la "regula iuris" adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (fra le tante, Cass. S.U. n. 12339/010).

Entrambi i ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.

L’esito del giudizio giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese sostenute dalle parti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi; dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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