Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-01-2013) 12-04-2013, n. 16543

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/


Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Questa Corte di cassazione, sezione settima, emetteva in data 23 03.2012 la ordinanza n. 6465/2012 con la quale, nell’ambito del procedimento penale a carico di P.G., minore degli anni diciotto, così decideva. "Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende".

Con provvedimento del Presidente della Sezione, si fissava l’udienza odierna per provvedere sulla correzione dell’errore materiale.

La lettura della sentenza rende manifesto l’errore materiale atteso che nel dispositivo si è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende nonostante che nella intestazione ed anche nel testo della motivazione si specificava in maniera chiara che la sentenza impugnata era stata emessa dalla Corte di appello di Bari, sezione minorenni, e che l’imputato era minore di età all’epoca del commesso reato.

Appare evidente che, solo per un refuso e per mero errore materiale, si è disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, ostandovi il disposto del D.Lgs. n. 272 del 1998, art. 29 che prevede che non si faccia luogo al pagamento delle spese processuali in caso di "sentenza di condanna" dell’imputato minorenne al momento del fatto e che ha carattere eccezionale rispetto alla norma generale contenuta nell’art. 535 c.p.p., che appunto prevede quell’effetto naturale della sentenza, e non a quella parimenti generale contenuta nell’art. 616 c.p.p. per i giudizi di cassazione, nei quali pertanto si fa luogo alla condanna al pagamento delle spese processuali.

(Cassazione penale, sez. 4^, 08/07/1999, n. 2489).

Non ricorrendo l’ipotesi della modificazione essenziale, poichè resta immutato il contenuto fondamentale della sentenza, e cioè la decisione di annullamento, si può procedere alla correzione dell’errore in base al combinato disposto degli artt. 130 e 547 c.p.p..

P.Q.M.

Dispone correggersi il dispositivo della ordinanza n. 6465 emessa in data 23.03.2012 da questa Corte, sezione settima penale, nel senso che il medesimo dispone: "Dichiara inammissibile il ricorso" con cancellazione della successiva frase "condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende".

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 186 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Manda alla cancelleria per le annotazioni in calce all’ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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