Cass. civ. Sez. I, Sent., 20-07-2012, n. 12714 Opposizione a dichiarazione di fallimento Sospensione dei termini processuali in periodo feriale non operatività della sospensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 26 luglio 2007 il sig. S.M. propose, in qualità di socio ed ex amministratore della Società Italiana Lavori So.I.L. s.r.l., appello avverso la sentenza dichiarativa del fallimento di quest’ultima, emessa dal tribunale di Cagliari il (OMISSIS).

La Corte cagliaritana ha dichiarato inammissibile il gravame per violazione del termine di 30 giorni decorrente, per gli "altri interessati", ai sensi della L. Fall., art. 18, come modificato dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, dalla data dell’iscrizione della dichiarazione di fallimento nel registro delle imprese, nella specie avvenuta per via telematica lo stesso (OMISSIS).

Il sig. S., in qualità di socio ed amministratore, nonchè legale rappresentante della società di cui trattasi, ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi di censura.

Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Come correttamente eccepito dal controricorrente, il ricorso è inammissibile per violazione del termine annuale di decadenza previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, non soggetto, nella specie, a sospensione feriale perchè relativo ad affare urgente ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92 trattandosi di impugnazione di sentenza dichiarativa di fallimento (per tutte, Cass. Sez. Un. 2636/2006). Il ricorso risulta infatti notificato il 27 gennaio 2009, mentre il deposito della sentenza impugnata risale al 14 dicembre 2007.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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