DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 giugno 2011, n. 143

Regolamento recante «L’individuazione dei casi di esclusione dal diritto d’accesso ai documenti amministrativi di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 196 del 24-8-2011

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante la disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto, in particolare, l’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi e, in particolare,
l’articolo 24, commi 1 e 2;
Visto l’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, recante regolamento per la disciplina delle
modalita’ di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di
accesso ai documenti amministrativi, in attuazione della legge 7
agosto 1990, n. 241, articolo 24, comma 2;
Visto il proprio decreto in data 1° marzo 2011, recante ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
184, concernente regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, in particolare gli
articoli 4, 20, 21, 59 e 69;
Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante
codice della proprieta’ industriale, a norma dell’articolo 15 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273, in particolare gli articoli 98 e 99;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
luglio 2008, recante disciplina del trasporto aereo di Stato;
Ritenuto di dover procedere, ai sensi del citato articolo 24, comma
2, della legge 7 agosto 1990 n. 241, alla individuazione delle
categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella
disponibilita’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottratti
all’accesso di cui all’articolo 24, comma 1, della legge 7 agosto
1990, n. 241;
Sentite le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2294/2011, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 19 maggio
2011;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Documenti esclusi dall’accesso in quanto diretti all’emanazione di
atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione o preordinati all’attivita’ di indirizzo politico
del Governo

1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera c), della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sottratti all’accesso:
a) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli
ufficialmente pubblicati, che afferiscono alla formazione di atti
normativi, di atti amministrativi generali e di atti di
pianificazione e di programmazione, tra i quali le direttive del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) i documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli
ufficialmente pubblicati, concernenti il lavoro di commissioni,
organi collegiali, comitati, gruppi di studio e di lavoro, qualora
finalizzati all’adozione di atti normativi, di atti amministrativi
generali e di atti di pianificazione e di programmazione;
c) i documenti propedeutici alle deliberazioni del Comitato
interministeriale per la programmazione economica, quali proposte e
relative modifiche, valutazioni, elaborazioni, ove non contenenti
provvedimenti riguardanti singoli soggetti;
d) i verbali del Comitato interministeriale per la programmazione
economica e delle connesse riunioni preparatorie, ove non contenenti
provvedimenti riguardanti singoli soggetti;
e) le delibere del Comitato interministeriale per la programmazione
economica in corso di registrazione o di pubblicazione, salvi i casi
in cui sussistano precise condizioni di pubblico interesse come
previsto dall’articolo 11, comma 2, del Regolamento interno del
Comitato interministeriale per la programmazione economica, ove non
contenenti provvedimenti riguardanti singoli soggetti;
f) i verbali del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 13
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre
1993, che ha approvato il Regolamento interno del Consiglio dei
Ministri;
g) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione con funzione di
studio e di preparazione del contenuto degli atti delle Conferenze
Stato-regioni ed unificata;
h) i documenti inerenti l’attivita’ di organizzazione e
coordinamento delle presenze dei rappresentanti del Governo nel corso
dei lavori parlamentari;
i) i documenti inerenti l’attivita’ istruttoria riguardante la
richiesta di relazioni e dati tecnici da parte del Parlamento;
j) i documenti inerenti l’attivita’ istruttoria riguardante le
interrogazioni, le interpellanze, sempreche’ non direttamente ed
immediatamente lesive di un interesse protetto di un singolo
cittadino, le risoluzioni, le mozioni e gli ordini del giorno del
Parlamento.

Art. 2

Altri documenti esclusi dall’accesso

1. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto 1990, n. 241, sono sottratti all’accesso, ove tutelati dalle
norme che specificamente lo prevedano:
a) i documenti concernenti la richiesta, l’autorizzazione, la
pianificazione, il coordinamento e l’effettuazione del trasporto
aereo di Stato di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei
ministri del 25 luglio 2008;
b) i documenti in possesso dell’amministrazione per la parte da cui
emergano elementi coperti da segreto industriale, commerciale o
professionale;
c) i documenti riguardanti la concessione dell’alto patronato del
Presidente della Repubblica;
d) i documenti riguardanti il conferimento di onorificenze,
decorazioni, ricompense, istituti premiali e patrocini, nonche’
l’adesione a comitati d’onore e consimili da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri.
2. Ai sensi dell’articolo 24, commi 1 e 2, della legge 7 agosto
1990, n. 241, sono altresi’ sottratti all’accesso i documenti o atti
amministrativi che altre amministrazioni hanno sottratto all’accesso
in base ad una specifica normativa che li riguarda e che la
Presidenza del Consiglio dei Ministri detiene in quanto atti di un
procedimento di propria competenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, addi’ 27 giugno 2011

Il Presidente: Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2011
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 16, foglio n. 296

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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