Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2012, n. 12709

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 23 ottobre 2009, la Corte d’appello di Brescia, confermando la sentenza n 42/07 del Tribunale di Crema, ha respinto la domanda proposta da T.G. nei confronti della Pasticceria Stella s.p.a., in contraddittorio con la terza chiamata Milano Assicurazioni, al fine di ottenere: a) la condanna della datrice di lavoro al risarcimento dei danni derivati dall’aggravamento della patologia alle anche della quale era portatore, per effetto delle posizioni incongrue e degli sforzi cui era stato costretto dalle mansioni assegnate; b) l’accertamento dell’illegittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, dal momento che le sue assenze erano state determinate dalla malattia professionale.

La Corte territoriale, a fondamento della propria decisione, ha richiamato le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, la quale aveva accertato che il netto peggioramento della coxartrosi primaria registrato negli ultimi quindici anni era già intervenuto nel 2000, dal momento che i radiogrammi del 13 dicembre 2000 erano nettamente sovrapponibili a quelli de 28 gennaio 2005 e che la RMN del febbraio 2006 aveva confermato che nessun aggravamento si era registrato rispetto al 2005. Da tali premesse discendeva che le mansioni svolte presso la Pasticceria Stella s.p.a. dal 1 ottobre 2003 al 10 febbraio 2005 non avevano provocato alcun aggravamento della patologia. Il consulente aveva anche escluso l’esistenza di un nesso causale tra l’aggravamento riscontrato nel 2008 e e mansioni svolte sino al febbraio 2005 e aveva aggiunto, all’esito del sopralluogo, che le mansioni assegnate al T. non comportavano la movimentazione manuale di carichi onerosi per l’articolazione delle anche e che venivano svolte con ritmi di lavoro non continui.

Avverso tale sentenza il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., cui risultano allegati due documenti.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, il T. lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; omessa considerazione dei rilievi scientifici del c.t.p. dott. P. in punto di diagnosi dell’aggravamento della coxartrosi; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 2087 c.c..

In particolare, il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale, recependo in modo acritico le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio, non aveva considerato le critiche formulate dal consulente di parte, quanto alla mancata valutazione dei disturbi dolorosi e funzionali, quali elementi idonei rivelare che, nel periodo di svolgimento dell’attività lavorativa, si era registrato un aggravamento della patologia del T..

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, omissione di accertamenti strumentali fondamentali per una corretta diagnosi; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 2087 c.c., per non avere considerato che la gravità del quadro radiografico non è sempre rapportabile allo stadio clinico della coxartrosi, mentre le principali manifestazioni di quest’ultima sono da cogliere nel dolore e nelle limitazioni funzionali.

3. Con il terzo motivo, si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – violazione dell’art. 2087 c.c., per non avere la Corte territoriale esaminato la compatibilità delle mansioni con la patologia, tenendo conto non solo della movimentazione dei carichi, ma della combinazione tra siffatta movimentazione e la prolungata posizione eretta tenuta dal lavoratore.

4. Con il quarto motivo, si denuncia omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa pronuncia sulla detraibilità dal periodo di comporto delle assenze del T. imputabili a responsabilità del datore di lavoro; violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, -violazione dell’art. 2087 c.c..

5. I primi tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della loro connessione.

Essi sono inammissibili.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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