Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 10-04-2013, n. 16298

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il provvedimento impugnato veniva respinta l’istanza con la quale D.R., condannato in contumacia con sentenza del Tribunale di Firenze del 26/10/2009 alla pena di mesi nove di reclusione per il reato continuato di cui all’art. 495 c.p., commesso in (OMISSIS), chiedeva la restituzione nel termine per proporre appello avverso detta sentenza.

Il condannato ricorrente deduce violazione di legge nel desumere l’insussistenza dei presupposti per la restituzione nel termine dalla formale regolarità delle notificazioni eseguite nei confronti del difensore d’ufficio, presso il quale il D. aveva eletto domicilio in sede di comunicazione della denuncia a suo carico da parte della polizia giudiziaria. Lamenta altresì mancanza di motivazione sulla conoscenza effettiva del procedimento e della sentenza, e conseguente illogicità dell’affermazione per la quale il D. avrebbe fatto tutto quanto in suo potere per impedire di essere rintracciato, comportamento che presupporrebbe consapevolezza dell’esistenza del procedimento.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

La conoscenza effettiva del procedimento o del provvedimento e la volontaria rinuncia alla comparizione o all’impugnazione, presupposti previsti dall’art. 175 c.p.p. per il diniego della restituzione nel termine dell’imputato condannato in contumacia, non possono essere desunti dalla mera circostanza dell’esecuzione della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza a mani del difensore domiciliatario dell’imputato (Sez. 1^, n. 3746 del 16/01/2009, Del Duca, Rv. 242535), soprattutto laddove, come nel caso di specie, l’imputato abbia eletto domicilio presso un difensore d’ufficio nominato in sede di denuncia (Sez. 1^, n. 24 del 14/12/2011, Hachni, Rv. 251683), a meno che non risulti provato un effettivo contatto del difensore con il proprio assistito a seguito della notifica (Sez. 6^, n. 7080 del 03/02/2010, Mammì, Rv. 246085). La sussistenza di quest’ultima condizione è esclusa nello stesso provvedimento impugnato, ove al contrario si da atto dei tentativi infruttuosi di rintracciare l’imputato addotti dal difensore nell’istanza di liquidazione dei propri compensi. Ed appare risultato di un incolmabile salto logico l’affermazione dei giudici di merito per la quale da tali vani tentativi dovrebbe desumersi l’aver l’imputato fatto tutto quanto in suo potere per sottrarsi alle ricerche; non potendosi trarre dal dato di per sè neutro dell’irreperibilità dell’imputato, soprattutto in quanto successivo alla mera comunicazione di una denuncia a piede libero, la conclusione della ravvisabilità di un comportamento volontario che abbia cagionato la mancata conoscenza del procedimento e della sentenza.

Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze per nuovo esame alla luce dei principi e delle carenze motivazionali di cui sopra.
P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *