Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 10-04-2013, n. 16297

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.R. in ordine al reato di cui all’art. 594 c.p., contestato come commesso in Milano il 14/11/2006 in danno di M.A., per tardività della querela in quanto presentata il 27/03/2007.

Nell’atto di gravame, proposto come appello e riqualificato come ricorso per cassazione con ordinanza del Tribunale di Milano del 12/04/2012, e precisato con memoria successivamente depositata, la parte civile deduce violazione di legge e mancanza di motivazione su condotte ingiuriose successive a quella specificamente contestata, ai fini della trasmissione degli atti al pubblico ministero per la riformulazione dell’imputazione nei termini di un reato continuato commesso fino all’ultima data indicata, rispetto alla quale la querela era tempestiva.

L’imputato ha depositato memoria nella quale eccepisce la nullità della notificazione dell’avviso allo stesso imputato per l’odierna udienza in quanto eseguita dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta in violazione della disposizione del Presidente della Corte di eseguire la notifica personalmente, e rileva comunque l’infondatezza del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile.

Premesso che il vizio di notificazione eccepito dall’imputato, relativo all’esecuzione della notifica con modalità diverse da quelle prescritte, non ha pregiudicato la conoscenza effettiva dell’atto e risulta pertanto sanato (Sez. U, n.119 del 27/10/2004 (07/01/2005), Palumbo, Rv. 229539), e che l’appellabilità della sentenza impugnata ad opera della parte civile, garantita dalla generale previsione di cui all’art. 576 c.p.p. (Sez. 5^, n. 4695 del 05/12/2008 (03/02/2009), Simoni, Rv. 24260; Sez. 5^, n. 23726 del 31/03/2010, Serpi, Rv. 247509), rende erronea la disposta conversione del gravame, lo stesso è comunque carente di interesse ad impugnare, in considerazione della natura esclusivamente penale della pronuncia di improcedibilità per difetto di querela e della mancanza di effetti pregiudizievoli che ne derivino per il perseguimento delle pretese della parte offesa in un eventuale giudizio civile (Sez. U, n. 35599 del 21/06/2012, Di Marco, Rv. 253242; così in precedenza Sez. 5^, n. 36639 del 26/04/2005, Di Sevo, Rv. 232337; Sez. 4^, n. 45498 del 14/10/2008, Pirovano, Rv. 241758). E tanto a maggior ragione in presenza di una decisione la cui correttezza rispetto al fatto specificamente contestato non viene posta in dubbio dalla ricorrente, che punta le sue doglianze sul mancato esercizio dell’azione penale per fatti ulteriori e tempestivamente rappresentati nella querela.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Attesa la particolarità della vicenda processuale, non si provvede invece all’irrogazione dell’ammenda.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *