T.A.R. Campania Salerno Sez. II, Sent., 17-01-2011, n. 64

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto 30.5.1992 n. 25, il Sindaco di Scala ha autorizzato il ricorrente a realizzare un vano igienico, a servizio di un immobile di sua proprietà, sito in via S. Andrea del Pando.

Con decreto 4.2.1993, l’autorizzazione è stata annullata dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Salerno ed Avellino, sul rilievo che l’opera assentita è soggetta al regime della concessione edilizia e che il rilascio di quest’ultima è precluso in forza della legge regionale 25 giugno 1987, n. 35 (recante il "Piano urbanistico territoriale dell’Area SorrentinoAmalfitana"), che ne fa divieto per tutti i comuni dell’area.

Il suddetto provvedimento è stato gravato per violazione di legge, eccesso di potere ed incompetenza.

Si è costituita l’amministrazione, chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza del 21.12.2010, la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Sono assentibili mediante autorizzazione – non essendo necessaria una vera e propria concessione – i soli lavori edilizi che non comportano aumento di volume e superfici preesistenti; tale principio vale anche per la realizzazione di locali igienici (cfr. T.A.R. Abruzzo 20 dicembre 1996, n. 723).

Risulta invece che la creazione del bagno nell’immobile del ricorrente non è avvenuto all’interno del manufatto esistente, ma mediante creazione di nuovi volumi e superfici.

Occorre quindi convenire con l’amministrazione intimata sul fatto che l’intervento non poteva essere assentito mediante semplice autorizzazione.

Alla fattispecie si applica, di conseguenza, la misura di salvaguardia disposta dall’art. 5 della legge regionale 25 giugno 1987, n. 35 (recante il "Piano urbanistico territoriale dell’Area SorrentinoAmalfitana") che, a tutela dei preminenti valori ambientali, in tutti i comuni compresi nell’area del piano urbanistico territoriale SorrentinoAmalfitana inibisce il rilascio di concessioni edilizie, sino all’approvazione dei piani regolatori generali comunali conformi a quest’ultimo (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 23 aprile 2007, n. 4233; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 9 agosto 2004, n. 1792).

Vanno, pertanto respinte, le doglianze che mirano a dimostrare la legittimità dell’originario atto di assenso.

Ugualmente infondata è, infine, la censura concernente l’asserita incompetenza dell’autorità emanante (il Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Salerno ed Avellino), basata sul fatto che il potere in materia è concesso dalla legge al solo Ministro.

Invero, in premessa all’atto, viene giustappunto indicata l’esistenza di un espresso decreto di delega, che nel presente giudizio non risulta aggredito.

Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.

Le spese di lite possono essere compensate, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Francesco Mele, Presidente FF

Francesco Gaudieri, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *