Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 10-04-2013, n. 16296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 2/10/2006, la Corte d’Appello di Milano dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.S. in ordine al reato di cui all’art. 495 c.p., commesso in (OMISSIS), in quanto estinto per intervenuta prescrizione.

L’imputato ricorrente deduce nullità della sentenza in quanto pronunciata al di fuori del contraddittorio delle parti, pur essendo esclusa la possibilità di dichiarare de plano l’esistenza di una causa di non punibilità laddove l’art. 601 c.p.p., non richiamando l’art. 469 c.p.p., non prevede la possibilità di una pronuncia predibattimentale di proscioglimento in fase di appello, e lamenta altresì mancanza di motivazione sulla richiesta di assoluzione nel merito di cui all’appello proposto dall’imputato.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Come correttamente osservato dal ricorrente, l’art. 601 c.p.p., nel disciplinare la fase degli atti preliminari al giudizio di appello, non richiama la procedura camerale di declaratoria immediata di cause di proscioglimento di cui all’art. 469 c.p.p.; procedura che non può ritenersi ricompresa nel generale rinvio alle norme sul giudizio di primo grado operato dall’art. 598 c.p.p., sia per il suo carattere eccezionale, sia per la riserva che la norma citata prevede rispetto alle disposizioni degli articoli seguenti, dei quali l’art. 599 c.p.p. non include la pronuncia di sentenze predibattimentali nell’elenco tassativo dei casi di deliberazione in camera di consiglio (Sez. 3^, n. 43310 del 26/10/2005, Perduca, Rv. 233121;

Sez. 3^, n. 35577 del 27/06/2007, De Bortoli, Rv. 237414; Sez. 1^, n. 26815 del 19/06/2008, Karwowski, Rv. 240876). Nè il provvedimento impugnato può trovare fondamento nella previsione dell’obbligo di immediata declaratoria di cause di estinzione del reato di cui all’art. 129 c.p.p.. Detta norma, per un verso, non conferisce al giudice un potere ulteriore ed autonomo rispetto a quello già previsto da quelle che regolano l’epilogo proscioglitivo nelle diverse fasi del procedimento; e per altro enuncia una regola di giudizio la cui attuazione richiede comunque una pienezza del contraddittorio, che consenta di valutare, in base alla cognizione di tutte le risultanze processuali disponibili, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’adozione di una sentenza di un proscioglimento sul fatto ai sensi dello stesso art. 129, comma 2 (Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. 2^, n. 41498 del 06/10/2004, Morgante, Rv. 230577; Sez. 6^, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499).

La sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano per il giudizio di secondo grado.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano per il giudizio di secondo grado.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2012.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2013

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