Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 10-04-2013, n. 16283

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Palermo del 19/07/2010, veniva confermata l’affermazione di responsabilità di L.I.F.P. per il reato continuato di cui all’art. 629 cod. pen., aggravato ai sensi della L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, commesso in (OMISSIS) in concorso con A.P. e B.F. e in danno di An.Gi., titolare della ditta GGA Costruzioni, costringendo quest’ultimo, con minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza alla famiglia Palermo Centro dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, a versare una somma di denaro pari ad Euro 1.000 quale anticipo del pagamento della somma complessiva di Euro 7.000, rideterminandosi la pena in anni sei di reclusione ed Euro 1.200 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

L’imputato ricorre sui punti e per i motivi di seguito indicati.

1. Sulla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il ricorrente deduce mancanza di motivazione in ordine all’essere rimasta la condotta dell’imputato isolata e priva di collegamenti con le azioni degli altri soggetti protagonisti di episodi estorsivi in danno della parte offesa.

2. Sul diniego delle attenuanti generiche, il ricorrente deduce carenza della motivazione in ordine al carattere non specifico dei precedenti penali dell’imputato, all’occasionante della condotta, al contenuto danno procurato ad alla mancanza di atteggiamenti espressamente minacciosi.
Motivi della decisione

1. Il motivo di ricorso relativo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 è inammissibile.

Il ricorso, nel denunciare il carattere isolato della condotta dell’imputato, è infatti generico rispetto ad una motivazione che evidenziava l’inserimento di quest’ultima nell’azione estorsiva precedentemente intrapresa dal computato A., laddove nei due incontri con la parte offesa il L.I. ed il B. esprimevano disapprovazione per il mancato adempimento delle precedenti richieste con l’espressione della necessità per l’ An. di "mettersi a posto", ed il L.I. in particolare faceva esplicito riferimento alla famiglia Palermo Centro.

Genericità che connota anche gli inconferenti riferimenti alla mancanza di indicazioni sull’imputato in un manoscritto sequestrato al B. e nei riconoscimenti ad opera di persone offese di episodi diversi, nonchè il richiamo a non meglio precisare dichiarazioni rese del collaboratore Bo..

2. Inammissibile è altresì il motivo di ricorso relativo al diniego delle attenuanti generiche.

Il ricorrente si limita infatti a proporre una diversa valutazione di merito delle risultanze coerentemente valutate dalla Corte territoriale con riguardo alla pluralità dei precedenti penali dell’imputato ed alle modalità commissive dei fatti.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, valutata l’entità della vicenda processuale, di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo determinare in Euro 1.000 e delle spese sostenute dalle parti civili di cui in premessa nell’importo globale di Euro 3.000 oltre accessori di legge.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dalle patti civili intervenute alla presente udienza, spese che liquida globalmente per le suddette parti in complessivi Euro 3.000,00, oltre accessori secondo legge.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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