Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2012, n. 12705 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20 marzo 2008 il Tribunale di Aosta, accogliendo parzialmente il ricorso proposto da V.G.C. nei confronti della s.p.a. Casinò De La Vallee, nonchè della Gestione straordinaria in Liquidazione del Casinò De La Vallee, riconosceva che il ricorrente aveva svolto mansioni dirigenziali dal 1 gennaio 1997 al 30 maggio 2004; accertava il demansionamento del ricorrente dal 1 giugno 2004 alla data della sentenza e condannava la s.p.a.

Casinò De La Vallee a reintegrare il V. nelle mansioni di direttore dei giochi, nonchè a risarcirgli i danni conseguenti al demansionamento, liquidati in Euro 20.000,00 per danno alla professionalità, ed in Euro 40.000,00 per danno esistenziale.

Rigettava tutte le altre domande.

In particolare il Tribunale respinse la tesi del ricorrente diretta al mantenimento del "superminimo" da lui goduto, ed inoltre liquidò il danno richiesto in misura inferiore a quanto preteso dal V..

Proponeva appello quest’ultimo; si costituiva la società Casinò De La Vallee, proponendo appello incidentale volto ad ottenere l’annullamento della condanna al risarcimento del danno, previo accertamento della insussistenza dell’asserito demansionamento.

Si costituiva altresì la Gestione Straordinaria in Liquidazione del Casinò, resistendo al gravame.

La Corte d’appello di Torino, con sentenza depositata il 30 novembre 2009, respingeva entrambi i gravami.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il V., affidato a due motivi.

Resistono il Casinò de la Valee e la Gestione Straordinaria con controricorso.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto, senza altra specificazione. Dopo profusa narrazione dei fatti di causa, effettuata attraverso la riproduzione di vari atti processuali, il ricorrente lamenta la riconosciuta assorbibilità del superminimo, che a suo avviso rappresentava invece "un bagaglio retributivo che il lavoratore deve portarsi sempre appresso" (pag. 35 ricorso). Allegava in fotocopia diversi documenti inerenti la retribuzione percepita e dovuta.

Il motivo è inammissibile, sia per mancare l’indicazione delle norme di diritto pretesamente violate dalla Corte di merito, sia perchè, sottopone al giudice di legittimità una serie di atti e documenti demandandogli l’inammissibile compito di enuclearne gli elementi rilevanti ai fini del decidere. Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, espresso nell’art. 366 c.p.c., nn. 3 e 4, impone invece al ricorrente la specifica indicazione dei fatti e dei mezzi di prova asseritamente trascurati dal giudice di merito, nonchè la descrizione del contenuto essenziale dei documenti probatori. Il requisito dell’autosufficienza non può peraltro ritenersi soddisfatto nel caso in cui il ricorrente inserisca nel proprio atto di impugnazione la riproduzione fotografica di uno o più documenti, affidando alla Corte la selezione delle parti rilevanti e cosi una individuazione e valutazione dei fatti, preclusa al giudice di legittimità (Cass. 7 febbraio 2012 n. 1716).

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia una omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia, ed ancora violazione o falsa applicazione di norme di diritto, senza alcuna indicazione delle norme che sarebbero state violate dal giudice di appello, e per il resto lamentando in sostanza il mancato riconoscimento di un più elevato danno alla professionalità, rispetto a quello riconosciuto dal Tribunale.

Esponeva i principi che a suo avviso regolavano la materia ed evidenziava la modestia del danno professionale riconosciutogli, a fronte della durata del demansionamento e della specifica professionalità del ricorrente.

Anche tale motivo risulta inammissibile, sia per la mancata indicazione delle norme di diritto asseritamente violate, sia per sottoporre alla Corte un riesame delle circostanze di fatto, sia per non spiegare, in contrasto col principio dell’autosufficienza, le ragioni per cui la Corte di merito, che ha adeguatamente motivato sul punto, sarebbe dovuta pervenire ad una diversa e maggiore quantificazione.

3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 40,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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