Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 05-04-2013, n. 15871

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 28/6/2011, dichiarato A.M. colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, lo condannò alla pena stimata di giustizia.

1.1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 7/11/2011, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, riconosciuta l’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, che in uno alle già concesse attenuanti generiche, veniva valutata prevalente sulla contestata recidiva, rideterminava la pena inflitta nella minor misura reputata di giustizia.

2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino proponeva ricorso per cassazione avverso quest’ultima determinazione denunziando con l’unico motivo illustrato violazione di legge.

Rileva il ricorrente che la questione posta al vaglio del giudice d’appello aveva riguardato, In via esclusiva, la possibilità di escludere la contestata recidiva (art. 99 c.p., comma 4), la quale, per espresso divieto di legge (art. 69 c.p., comma 4), giammai avrebbe potuto subire attenuazione dal concorso con le circostanze attenuanti, siano pur esse speciali o ad effetto speciale.

La Corte territoriale, invece, accolta la richiesta di concessione dell’attenuante di cui al comma 5, del D.P.R. n. 309 cit., senza motivatamente escludere la recidiva, esprimendo erroneo giudizio di prevalenza delle attenuanti, aveva ridotto la pena.

Il ricorrente concludeva invocando l’annullamento senza rinvio, limitatamente al giudizio di prevalenza delle attenuanti, "potendo la pena essere conseguentemente determinata nel minimo edittale già stabilito in primo grado".
Motivi della decisione

3. Il ricorso è fondato.

L’art. 69 c.p., comma 4 esclude, infatti, fra l’altre ipotesi, dalla regola del bilanciamento regolato dai primi tre commi, il caso della recidiva di cui all’art. 99 c.p., comma 4 (recidiva reiterata e recidiva reiterata aggravata) e di conseguenza, salvo il caso in cui il giudice reputi sussistere le condizioni per escludere la recidiva in parola (Cass., S.U., 27/5/2010, n. 35738), allo stesso è preclusa la possibilità di annichilirne l’effetto facendo leva sul bilanciamento con le attenuanti, quante e quali che le stesse siano, inclusa, quindi, quella di cui al comma 5 del cit. art. 73 (Cass., n. 18902 del 19/10/2011, in esatti termini).

In ragione dell’esposto la sentenza deve essere annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, che non può essere rideterminato in sede di legittimità, spettando al giudice del merito verificare il rilievo della ricaduta nel reato a riguardo della configurabilità della recidiva contestata.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Torino.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013

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