Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 05-04-2013, n. 15870

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Larino, Sezione Distaccata di Termoli, con sentenza del 6/12/2010, assolse N.S. perchè il fatto non sussiste dal reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c).

2. La Corte d’appello di Campobasso, con sentenza del 28/6/2012, accogliendo l’impugnazione del locale Procuratore Generale, condannò l’imputato alla pena stimata di giustizia.

3. Avverso quest’ultima sentenza N.S. proponeva ricorso per cassazione prospettando duplice doglianza.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia vizio motivazionale in questa sede rilevabile: il giudice di seconde cure illogicamente aveva asserito che l’esame del tasso alcolico, effettuato a seguito di prelievo ematico, s’era reso necessario, fra gli accertamenti di routine, durante il ricovero ospedaliero, essendo, invece, evidente che, uscito incolume dall’incidente, il ricorrente era stato sottoposto al prelievo e, quindi, all’esame ematico, su richiesta della Polizia, senza che il medesimo avesse prestato il proprio consenso.

3.2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell’art. 186 C.d.S. e art. 13 Cost., essendosi trattato di accertamento sanitario invasivo effettuato senza la previa acquisizione del consenso dell’interessato.
Motivi della decisione

4. Entrambe le censure, le quali stante la medesimezza della questione trattata, possono essere vagliate unitariamente, non meritano di essere accolte.

La Corte territoriale ha ricostruito il fatto senza incorrere nei gravi vizi motivazionali in questa sede censurabili: in particolare, mentre non consta che i sanitari nel decidere di effettuare gli accertamenti clinici abbiano seguito le perentorie indicazioni della Polizia, appare altrettanto evidente che in presenza di un incidente stradale, il quale avrebbe potuto dipendere anche da improvviso malore, dipendente da patologia, opportunamente i medici decisero le verifiche cliniche del caso, al fine di escludere che l’evento fosse da collegare all’acuto sintomo di una qualche patologia. Sul punto è bene chiarire che la sollecitazione ad effettuare le analisi di prassi, riportata dal ricorrente, non può di certo assumere l’ordine di far luogo ad un prelievo contro la volontà del soggetto (peraltro, non si capirebbe utilizzando quali mezzi di coazione), semmai, di utilizzare il prelievo ematico, reso necessario dalle emergenze sanitarie, anche per verificare il tasso alcolico.

Da ciò discende che la Corte di Campobasso ha deciso il caso in conformità del consolidato insegnamento di questa Corte, secondo il quale i risultati del prelievo ematico, effettuato durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito d’incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell’imputato per l’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando, irrilevante, ai fini dell’utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso (tra le tante, cfr. sent. n. 38537 del 21/9/2007; 4118 del 9/12/2008; 10286 del 4/11/2008; n. 1827 del 4/11/2009; n. 26108 del 16/5/2012; n. 34519 del 17/7/2012).

5. Consegue all’esposto il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese processuali del G..
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2013

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