T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 347 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Quale premessa dell’analisi dei fatti e delle illegittimità denunciate, espone il ricorrente di aver partecipato alla procedura per il conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti di cui all’incarico di Presidente di Sezione, Settore Penale, del Tribunale di Brescia, attribuito, con la gravata delibera del Plenum del C.S.M., alla Dott.ssa A.D.M., alla quale sono stati riconosciuti 18 punti, di cui 5 per le attitudini, mentre il ricorrente ha conseguito il punteggio di 17 punti, di cui 4 per le attitudini.

Avverso i gravati provvedimenti deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:

1 – Difetto di istruttoria. Motivazione illogica e incongrua. Violazione della Circolare C.S.M. n. P11036/2008 del 30 aprile 2008. Violazione del principio della par condicio. Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Sviamento di potere.

Nel rappresentare come il C.S.M. abbia correttamente predeterminato i criteri di valutazione dei concorrenti, riportandosi alla normativa di riferimento, sostiene il ricorrente come la valutazione effettuata nei propri confronti in comparazione con la Dott.ssa Di M. non rispecchi tali criteri, né i principi di imparzialità, trasparenza, razionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.

In particolare, avuto riguardo all’attribuzione, per il profilo professionale, di 5 punti alla controinteressata e di 4 punti al ricorrente, espone questi di aver presieduto, dal settembre 2000 al 28 febbraio 2009, la Corte d’Assise di Bergamo e di aver ricoperto, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del Collegio Penale "C’, a fronte della ritenuta superiorità della controinteressata per lo svolgimento, dal 2006, delle funzioni di Presidente della Corte d’Assise di Brescia e della esperienza biennale della stessa di Presidente del Collegio della II Sezione Penale del Tribunale di Brescia.

Il ricorrente ha, inoltre, svolto le funzioni di Presidente facente funzioni della I Sezione Penale del Tribunale di Bergamo dal 2 giugno 1999 al settembre 2000, a fronte dell’esperienza della controinteressata quale coordinatrice della Sezione GIPGUP del Tribunale di Brescia.

Il ricorrente vanterebbe, quindi, un più lungo esercizio delle funzioni semidirettive analoghe a quelle del posto da conferire, non potendosi ritenere tali quelle di coordinatore della sezione GIPGUP svolte dalla controinteressata.

Sia il ricorrente che la controinteressata hanno svolto funzioni sia requirenti che giudicanti, si segnalano per un elevato grado di competenza professionale, hanno registrato un’elevata produttività, sono stati entrambi membri del Consiglio Giudiziario per quattro anni.

Prosegue parte ricorrente nell’illustrazione dei tratti caratterizzanti il proprio profilo professionale – anche con riferimento all’attività accademica svolta – e quello della controinteressata, evidenziando di avere dato concreta prova delle proprie capacità organizzative mediante lo svolgimento delle funzioni di sostituzione ordinaria del dirigente dell’Ufficio, dell’organizzazione della Sezione in assenza del Dirigente quale giudice anziano del dibattimento, di essere stato incaricato per sovrintendere al trasferimento delle sezioni penali nella nuova sede del Tribunale e di sovrintendere alla sicurezza del Palazzo di giustizia, di rappresentare il Presidente nei rapporti con l’Università, sottolineando come il Tribunale di Bergamo, presso cui ha svolto la propria attività dal 1987, abbia un bacino di utenza analogo a quello di Brescia stante la contiguità territoriale e l’omogeneità sociale ed economica delle due province.

Afferma, dunque, parte ricorrente, come non sia riscontrabile, alla luce delle risultanze dei fascicoli personali, alcuna superiorità, né di merito né attitudinale, della Dott.ssa Di M., potendosi al più rilevare una situazione di parità tra i due candidati, denunciando l’intervenuta compromissione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa per effetto della intervenuta nomina della controinteressata.

2 – Contraddittorietà con precedenti manifestazioni di volontà. Sviamento di potere. Violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e razionalità dell’azione amministrativa.

L’incongruenza delle valutazione effettuata nei confronti del ricorrente con le risultanze del proprio fascicolo personale e con il parere del Consiglio Giudiziario emergerebbe, secondo gli assunti ricorsuali, anche dal raffronto con le valutazioni della V Commissione adottate con riferimento al conferimento dell’incarico di Presidente di Sezione, settore penale, del Tribunale di Bergamo, in relazione al quale il ricorrente è stato giudicato pari merito con il collega P. che ha svolto funzioni direttive, risultando conseguentemente priva di giustificazione la valutazione, di cui alla gravata delibera, di subvalenza del ricorrente in comparazione con la controinteressata che non ha mai svolto funzioni direttive.

Parimenti inspiegabile sarebbe la circostanza che non è stato mantenuto al ricorrente lo stesso punteggio di 5 punti per le attitudini attribuitogli nella comparazione con la Dott.ssa D.G..

3 – Motivazione illogica. Violazione delle regole concorsuali e della garanzia del contraddittorio. Disapplicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241 del 1990. Sviamento di potere e violazione dei principi di buona e imparziale amministrazione sotto altro profilo.

Posto che sia al ricorrente che alla Dott.ssa Di M. sono stati attribuiti 18 punti nella comparazione con i candidati P. e D.G. nell’ambito della procedura per il conferimento di due posti di Presidente di Sezione, settore penale, del Tribunale di Bergamo – di cui alle deliberazioni del 28 maggio 2009 – e che la procedura contestata si è basata sull’esame della medesima documentazione, la gravata valutazione risulterebbe incoerente, senza che a diversamente ritenere possano intervenire le deliberazioni adottate in autotutela dal C.S.M. in data 21 luglio 2009 in sostituzione delle precedenti – nella considerazione che la candidata Di M., in quanto proposta per altro posto, non dovesse essere valutata – restando comunque immutato il giudizio espresso nei confronti del ricorrente ed il punteggio di 18 punti allo stesso attribuito, e non potendo tali atti adottati in autotutela far venir meno il dato storico dell’avvenuta comparazione con la controinteressata, esponendo il ricorrente una propria chiave interpretativa della vicenda circa l’intervenuta valutazione a priori della stessa.

Contesta, quindi, parte ricorrente la legittimità delle delibere adottate in autotutela dal C.S.M. stante la mancanza dei relativi presupposti per non valutare un candidato nel frattempo proposto per un analogo posto distrettuale, dovendo quindi la controinteressata essere valutata in comparazione con gli altri candidati anche nelle procedure per il conferimento dei citati posti di Presidente di Sezione, settore penale, del Tribunale di Bergamo.

Si è costituita in resistenza l’intimata Amministrazione sostenendo, con articolate controdeduzioni, l’infondatezza del ricorso con richiesta di corrispondente pronuncia.

Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Di M., contestando puntualmente gli assunti ricorsuali alla luce della illustrazione del proprio profilo professionale e di quello del ricorrente, sulla cui base deduce l’infondatezza del ricorso, con richiesta di corrispondente pronuncia.

Con memoria successivamente depositata parte ricorrente ha insistito nelle proprie deduzioni, ulteriormente argomentando.

Alla Pubblica Udienza del 15 dicembre 2010, la causa è stata chiamata e, sentiti i difensori delle parti, trattenuta per la decisione, come da verbale.
Motivi della decisione

Con il ricorso in esame è proposta azione impugnatoria avverso la deliberazione del 7 luglio 2009 del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura (hic hinde C.S.M.) – meglio descritta in epigrafe nei suoi estremi – con cui è stata disposta, a maggioranza, la nomina della Dott.ssa Di M. a Presidente di Sezione, Settore Penale, del Tribunale di Brescia, con conferimento delle funzioni semidirettive giudicanti, a seguito della votazione di due distinte proposte presentate dalla Quinta Commissione, di cui una a favore della nomina della Dott.ssa Di M. ed una a favore del ricorrente, in ordine alle quali il C.S.M. si è espresso con 22 voti a favore della prima e 4 voti a favore della seconda.

A sostegno della proposta azione, deduce parte ricorrente l’intervenuta violazione dei criteri di valutazione preordinati alla selezione dei candidati sulla base delle attitudini e del merito in funzione delle loro capacità, affermando l’insussistenza, in capo alla controinteressata, di elementi idonei a sorreggere il formulato giudizio di prevalenza della stessa rispetto al ricorrente, potendosi al più, secondo gli assunti ricorsuali, rinvenirsi una situazione di parità tra i due candidati, nel dettaglio illustrando i rispettivi profili professionali, sulla base delle cui emergenze viene denunciata l’illegittimità, sotto vari profili, delle gravate determinazioni.

Nel riportarsi, inoltre, alle valutazioni effettuate nei propri confronti in occasione del conferimento di due posti di Presidente di Sezione, settore penale, del Tribunale di Bergamo – di cui alle deliberazioni del C.S.M. del 28 maggio 2009 – in relazione alle quali sono stati attribuiti al ricorrente 5 punti per le attitudini e 18 punti complessivi nella comparazione con i candidati P. (che ha svolto funzioni direttive, mancanti in capo della controinteressata) e D.G., successivamente nominati, e nei confronti della stessa controinteressata Di M. – denuncia questi l’incoerenza della gravata valutazione, effettuata sulla base dell’esame della medesima documentazione, all’esito della quale sono stati attribuiti 17 punti complessivi in ragione del minor punteggio – 4 punti – riconosciutogli per le attitudini, precisando come il dato storico della valutazione non possa venir meno per effetto delle deliberazioni adottate in autotutela dal C.S.M. in data 21 luglio 2009, in sostituzione delle precedenti, motivate sulla base della considerazione che la candidata Di M., in quanto proposta per altro incarico, non dovesse essere valutata, deducendo in proposito, altresì, parte ricorrente, l’illegittimità di tali determinazioni in quanto adottate in mancanza dei presupposti per non valutare un candidato nel frattempo proposto per un analogo posto distrettuale, dovendo quindi la controinteressata essere valutata in comparazione con gli altri candidati anche nelle procedure per il conferimento dei citati posti di Presidente di Sezione, settore penale, del Tribunale di Bergamo.

Così sintetizzato l’impianto ricorsuale cui è affidata la proposta azione, prima di procedere alla disamina delle censure sollevate giova premettere un breve cenno descrittivo del contenuto della gravata determinazione di affidamento dell’incarico semidirettivo giudicante di Presidente di Sezione del Tribunale di Brescia alla controinteressata Di M., al fine di meglio delineare i contorni della odierna vicenda contenziosa e più compiutamente definire la portata delle doglianze che alla stessa afferiscono, rinviando, all’occorrenza, al prosieguo della trattazione, un più esaustivo esame degli elementi di rilievo della vicenda nei limiti in cui lo stesso si presenti funzionale alla delibazione rimessa al Collegio.

In tale direzione, va precisato che sia al ricorrente che alla controinteressata Di M. sono stati attribuiti 2 punti per l’esercizio positivo di funzioni omologhe, 5 punti per il merito, 6 punti per il durevole esercizio positivo delle funzioni e per la costante capacità professionale dimostrata, mentre, avuto riguardo al profilo attitudinale, sono stati attribuiti 5 punti alla controinteressata e 4 punti al ricorrente, con riconoscimento alla prima del punteggio complessivo di 18 punti ed al ricorrente del punteggio complessivo di 17 punti.

L’attribuzione alla controinteressata dei 5 punti per il profilo attitudinale è avvenuta, per come leggesi nella gravata delibera, in ragione delle "elevatissime capacità organizzative dimostrate’, come desunte dalla "spiccata attitudine a pianificare il proprio lavoro, conciliando perfettamente i suoi molteplici compiti – "nella sua attività di giudice anziano della seconda sezione penale ha redatto un sempre elevato numero di sentente – monocratiche e collegiali – e di ordinanze del Tribunale del riesame, pur presiedendo la maggior parte delle udienze dibattimentali e camerali, funzione incrementatasi nell’ultimo periodo per l’impegno a tempo pieno del Presidente di sezione in un processo lungo, complesso e con diversi imputati", nonché sulla base del parere del Consiglio Giudiziario laddove riferisce che la controinteressata è stata coordinatore dell’ufficio del Giudice per le indagini preliminari ed ha sostituito con "sicura professionalità’, nei periodi feriali e di assenza, il Presidente di sezione, "collaborando altresì con lui nell’organizzazione del lavoro dei giudici e con il Presidente del Tribunale nella predisposizione delle proposte tabellari e delle variazioni tabellari urgenti" proponendosi come "ascoltata interlocutrice negli incontri con il Procuratore della Repubblica ed i suoi sostituti, per l’individuazione di più funzionali modalità di lavoro, come pure nei rapporti con il dirigente ed il personale delle cancellerie".

La valutazione del profilo attitudinale della controinteressata è stata, altresì, ancorata alle circostanze che, dal 2006, la stessa è Presidente della II Corte di Assise e presiede stabilmente il collegio della II sezione penale specializzata per reati fallimentari e di criminalità economica.

Quanto alla valutazione effettuata nei confronti del ricorrente, allo stesso sono stati attribuiti, per il profilo attitudinale, 4 punti in considerazione delle "buone capacità gestionali dimostrate nell’organizzazione della sezione, in assenza del dirigente, e nell’espletamento dell’incarico, affidatogli dal Presidente del Tribunale di Bergamo, di sovrintendere al trasferimento delle sezioni penali alla nuova sede del Tribunale".

Nella comparazione è stata ritenuta la prevalenza della controinteressata Di M. rispetto al ricorrente, avuto riguardo al profilo attitudinale, per il "maggior spessore del profilo delle attitudini…pur riconoscendosi che entrambi i candidati – provenienti dallo stesso distretto – sono conoscitori della geografia criminale del distretto di Brescia" e nella considerazione che la stessa ha svolto "maggiori funzioni manageriali, sia presso l’ufficio del GIP che nel collegio del dibattimento, dimostrando sempre elevata capacità di gestione, con apprezzamenti univoci da parte di diversi dirigenti, profili che solo in minor misura sono rinvenibili nel curriculum del dott. Masia".

Censura il ricorrente la predetta valutazione comparativa sull’assunto di vantare un più lungo esercizio delle funzioni semidirettive analoghe a quelle del posto da conferire – non potendosi ritenere asseritamente tali quelle di coordinatore della sezione GIPGUP svolte dalla controinteressata – rappresentando in proposito di avere presieduto, dal settembre 2000 al 28 febbraio 2009, la Corte d’Assise di Bergamo e di aver ricoperto, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del Collegio Penale "C’, a fronte della ritenuta superiorità della controinteressata per lo svolgimento, dal 2006, delle funzioni di Presidente della Corte d’Assise di Brescia e della esperienza biennale della stessa di Presidente del Collegio della II Sezione Penale del Tribunale di Brescia.

Significa, altresì, il ricorrente, di avere svolto le funzioni di Presidente facente funzioni della I Sezione Penale del Tribunale di Bergamo dal 2 giugno 1999 al settembre 2000, a fronte dell’esperienza della controinteressata quale coordinatrice della Sezione GIPGUP del Tribunale di Brescia.

Avuto riguardo alle funzioni da ultimo citate, osserva il Collegio come le stesse trovino invero riscontro nella relazione del Presidente del Tribunale di Bergamo, e riferita nella proposta B) formulata dalla V Commissione a favore del ricorrente, ove si afferma che lo stesso "ha svolto le funzioni di Presidente facente funzioni della I sezione penale del Tribunale dal 2 giugno 1999 sino al settembre 2000, periodo nel quale ha assunto la Presidenza del Collegio Penale "C" e la Presidenza, in qualità di supplente, della Corte d’Assise, incarichi tuttora ricoperti con apprezzamento unanime".

A fronte di tali risultanze, ritiene il Collegio che la prevalenza accordata alla controinteressata, rispetto al ricorrente, sotto il profilo attitudinale, non sia affetta da manifesta irrazionalità ed ictu oculi viziata, trovando essa adeguata giustificazione ed idoneo fondamento negli elementi di valutazione, puntualmente indicati nella gravata delibera e risultanti dal fascicolo personale, sulla cui base ne sono state apprezzate le capacità organizzative, qualificate in termini di elevatissime.

Il contestato giudizio di prevalenza della ricorrente non risulta in contrasto con gli elementi cui ancorare la valutazione alla luce della disciplina di riferimento.

Se, difatti, la controinteressata ha svolto le funzioni di coordinatore dell’ufficio del GIP, di Presidente della II Corte di Assise di Brescia e di Presidente stabile di collegio penale, il ricorrente ha svolto le funzioni di presidente del Collegio Penale "C" e di Presidente supplente di Corte d’Assise dal 2000, nonchè le funzioni di Presidente facente funzioni della I sezione penale del Tribunale dal 2 giugno 1999 sino al settembre 2000.

Non sembra quindi revocabile in dubbio che, alla luce delle emergenze risultanti dai fascicoli personali dei due candidati, le esperienze organizzative vantate dalla controinteressata rivestano maggiore consistenza, svolgendo il ricorrente le funzioni di presidente di Corte di Assise in qualità di supplente anche se da più tempo, mentre la controinteressata svolge le funzioni di Presidente titolare della II Corte di Assise di Brescia seppur dal 2006.

Inoltre, se il ricorrente preside il Collegio Penale "C’, anche la controinteressata vanta analogo incarico quale Presidente stabile di collegio penale dal 1999, annoverando altresì anche l’incarico di coordinatore dell’ufficio del GIP.

Ne discende che, in ragione dello svolgimento, da parte della controinteressata, di maggiori funzioni manageriali, la prevalenza alla stessa accordata sotto il profilo attitudinale – alla delibazione consentita nei limiti del sindacato giurisdizionale riconosciuto in materia – non appare viziata sotto i denunciati profili di difetto di istruttoria, di incongruità, di illogicità e di travisamento dei fatti.

In proposito – avuto riguardo agli argomenti di censura prospettati, che impongono di soffermarsi su talune considerazioni in ordine all’ambito di sindacabilità, in sede giurisdizionale, delle determinazioni del C.S.M. in ordine alla scelta dei candidati agli uffici direttivi – giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche della Sezione, costituente ormai ius receptum, le deliberazioni con cui l’Organo di autogoverno della Magistratura ordinaria provvede in materia di conferimento di uffici direttivi ai Magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale di legittimità, quantomeno sotto i profili dell’esistenza dei presupposti, della congruità della motivazione e dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Ed invero, la peculiare posizione costituzionale del C.S.M. non esclude la sottoposizione degli atti a contenuto discrezionale, dallo stesso adottati, allo scrutinio di legittimità il quale, pur dovendosi arrestare al riscontro dei profili sintomatici del vizio della funzione senza poter impingere nel merito delle scelte dell’Organo di autogoverno, si esplica nell’individuazione – oltre che di profili di violazione di legge – di quei vizi in cui si declina la figura dell’eccesso di potere, come emergente dal riscontro dei relativi profili sintomatici.

Se, dunque, le determinazioni del C.S.M. con cui vengono individuati i soggetti cui affidare incarichi semidirettivi costituiscono esercizio di potere discrezionale e se la scelta dell’Organo di autogoverno risponde anche a valutazioni di opportunità alla quale il Giudice Amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, deve peraltro affermarsi che l’azione amministrativa discrezionale è soggetta a sindacato in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

Ne discende che il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il C.S.M. conferisce ai magistrati uffici semidirettivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione posti a base della decisione, nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni, di talché, le censure volte ad evidenziare la presenza di figure sintomatiche dell’eccesso di potere nell’azione amministrativa sono senz’altro apprezzabili dal Giudice Amministrativo in quanto refluenti in vizi di legittimità dell’atto a contenuto discrezionale.

Richiamato, quindi, l’ambito del consentito sindacato giurisdizionale nella materia che qui occupa, deve escludersi che ricorrano, nella fattispecie in esame, profili inficianti la riconosciuta prevalenza della controinteressata, sotto il profilo attitudinale, rispetto al ricorrente, trovando siffatta valutazione idonei riscontri negli elementi di giudizio, caratterizzanti il percorso professionale della stessa, assunti a fondamento della deliberazione, la cui quale risulta sorretta da adeguata motivazione e non affetta da profili di illogicità o incongruità, o assunta in violazione della normativa, anche secondaria, di riferimento.

Né, a diversamente ritenere, può assumere rilievo la circostanza, invocata dal ricorrente, di avere egli svolto, contrariamente alla ricorrente, funzioni analoghe – segnatamente di Presidente facente funzioni della I Sezione Penale dei Tribunale di Bergamo dal giugno 1999 al settembre 2000 – a quelle del posto da conferire, dovendo in proposito ricordarsi che, sotto il profilo più generale del rilievo da attribuirsi al pregresso svolgimento di funzioni semidirettive ai fini della individuazione del candidato maggiormente idoneo per il conferimento di uffici semidirettivi – come più volte affermato dalla giurisprudenza, anche della Sezione – l’omesso svolgimento di funzioni direttive o semidirettive non rappresenta un aspetto dirimente di fronte al quale possano configurarsi posizioni di primazia degli aspiranti che abbiano ricoperto incarichi di natura dirigenziale o semidirigenziale, potendo, sulla base delle disposizioni interne, le capacità e gli indicatori dell’attitudine direttiva essere desunti anche da altri elementi.

A diversamente ritenere ed attribuendo valore preminente, nella valutazione, alle pregresse esperienze di direzione, si finirebbe per consentire l’accesso a un ufficio semidirettivo o direttivo, nelle procedure ove sia presente almeno un titolare di incarico di analoga natura, solo al candidato che già tale posizione riveste, quasi si trattasse di una sorta di riserva o di mobilità orizzontale che risulterebbe in contrasto con le finalità della disciplina di riferimento, nonché con il principio di temporaneità degli incarichi semidirettivi.

Con la conseguenza che la posizione dei candidati che non abbiano mai svolto funzioni semidirettive sarebbe sempre recessiva, traducendosi lo svolgimento di siffatte funzioni da dato esperenziale da valutarsi in sede comparativa in una sorta di requisito di partecipazione alla selezione, in violazione della natura della valutazione – da svolgersi in modo unitario e complessivo – ed in contrasto con la ratio sottesa alla materia del conferimento degli incarichi, come emergente dal D.Lgs. n. 160 del 2006 come modificato, laddove viene prevista la temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi.

Peraltro, anche la disciplina di dettaglio, come dettata dalla circolare del C.S.M. n. P11036/08 del 30 aprile 2008, non attribuisce alcuna decisiva ed automatica prevalenza al pregresso svolgimento di funzioni semidirettive, potendo le attitudini a ricoprire uffici semidirettivi, nella comparazione tra i candidati, essere desunte anche da altri indicatori, individuando due categorie specifiche per la valutazione di tali attitudini, concernenti, la prima, la capacità di organizzare, programmare e gestire le risorse, la propensione all’impiego di tecnologie avanzate e la capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, e realizzare gli adattamenti organizzativi, e la seconda, l’esercizio di funzioni omologhe a quelle del posto da conferire.

Tale esercizio, sulla base della Circolare in esame, è espressamente indicato quale svolgimento di funzioni identiche o analoghe in qualsiasi sede e grado di giurisdizione in relazione all’ufficio semidirettivo vacante, dovendo per l’effetto escludersi che il carattere di omogeneità delle funzioni in precedenza svolte dal magistrato necessiti che tali funzioni siano puntualmente corrispondenti a quelle oggetto del conferimento, e ciò coerentemente con la ratio ispiratrice delle modifiche di sistema introdotte dal D.Lgs. n. 160 del 2006, alla stregua delle quali le funzioni semidirettive e direttive, lungi dal rappresentare una posizione organicofunzionale stabilmente attribuita ed acquisita all’interno dell’ordinamento giudiziario, rilevano alla stregua di mero incarico il cui svolgimento, nell’ottica del Legislatore, è legato a fattori temporali, oltre che alla persistente meritevolezza dei magistrati delle stesse investiti.

Ciò posto, deve dunque rilevarsi che la gravata delibera correttamente indica, sotto il profilo dell’attitudine, gli elementi di rilievo dei candidati, in aderenza alle previsioni recate dalla disciplina di dettaglio, valorizzando, sia con riferimento alla ricorrente che alla controinteressata, il pregresso esercizio di funzioni da cui evincere le capacità organizzative e le risultanze emergenti dai pareri espressi dai Consigli Giudiziari, sulla cui base le capacità gestionali del ricorrente vengono definite "buone’, mentre quelle manifestate dalla controinteressata Di M. vengono giudicate "elevatissime’.

Quanto alla qualificazione – come emergente dalle aggettivazioni utilizzate – delle capacità organizzative, parte ricorrente non ha offerto elementi di contestazione al fine di confutare il diverso giudizio di valore espresso nella gravata delibera in ordine alle attitudini organizzative, affidando le censure mosse avverso il giudizio di prevalenza della controinteressata espresso con riguardo al profilo attitudinale, alla sola illustrazione degli elementi caratterizzanti il rispettivo percorso professionale.

Va, inoltre, dato atto che, sulla base di quanto riportato nella gravata delibera, i profili professionali dei due candidati sono stati compiutamente ed esaustivamente apprezzati in relazione a tutti gli elementi di rilievo – come peraltro evincibile dalla ricognizione, per ciascuno dei candidati, della rispettiva storia professionale – con riveniente completezza dell’istruttoria e non configurabilità di profili inficianti la gravata delibera sub specie di travisamento o errato apprezzamento dei fatti, ovvero di carenza motivazionale.

Sotto tale ultimo profilo, va rilevato che la portata dell’obbligo di motivazione, alla cui stregua valutare se lo stesso sia stato, nella fattispecie, puntualmente assolto, va necessariamente parametrata alla circostanza che nella scelta comparativa non è necessario procedere ad un apprezzamento analitico e puntuale riferito a tutti i parametri di valutazione stabiliti, potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata degli stessi, così come stabilito nella ricordata Circolare P11036/08, con l’ulteriore conseguenza che gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati in base al quale viene espresso il giudizio che deve, a sua volta, trovare fondamento in coerenti presupposti ed elementi di valutazione.

Tali parametri – rispetto agli apprezzati elementi di valutazione – inducono ad escludere che ricorrano, nella fattispecie, alla luce di quanto sopra illustrato, vizi di legittimità rilevabili nella presente sede di sindacato giurisdizionale tenuto conto che, potendo la comparazione fra diversi aspiranti risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti, ove risulti documentalmente l’avvenuta presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio direttivo oggetto di conferimento, ben può ritenersi ragionevolmente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa di riferimento.

Essendo il controllo di legittimità che il Giudice amministrativo è chiamato a rendere in subiecta materia – come costantemente affermato in giurisprudenza, anche della Sezione – limitato a vizi formali degli atti o del procedimento, obiettivamente riscontrabili in base a specifiche norme di riferimento ed alle figure di eccesso di potere che si risolvono in vizi della funzione valutativa, inammissibile essendo che il giudice amministrativo sostituisca la propria valutazione a quella discrezionale dell’Organo di autogoverno, deve ricordarsi che, in ordine alle modalità di comparazione dei candidati né le fonti primarie, né i criteri definiti dal C.S.M., prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti, ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopra indicati.

E pertanto, ove – come appunto nella fattispecie all’esame – risulti documentalmente l’avvenuta presa in esame, per ciascun candidato, dei tratti essenziali e qualificanti dei rispettivi curricula professionali, nonché la valutazione ponderata degli stessi in rapporto allo specifico ufficio semidirettivo oggetto di conferimento, ben può ritenersi adeguatamente soddisfatto l’onere di comparazione richiesto dalla normativa primaria e secondaria.

Avuto riguardo alla specificità di tale comparazione, va ricordato che la valutazione dei candidati non viene effettuata in astratto, ma è ancorata al concorso in concreto nella comparazione con gli altri partecipanti, con la conseguenza che i punteggi attribuiti ai candidati non equivalgono ad una valutazione in assoluto del magistrato parametrandone in astratto le capacità, atteggiandosi piuttosto, nel quadro di quella ponderazione comparativa che costituisce il proprium del giudizio selettivo de quo, esclusivamente alla stregua di un giudizio di subvalenza rassegnato dal Consiglio a conclusione dell’operato raffronto della posizione dell’interessato con quella di altri colleghi che hanno partecipato alla singola procedura e ritenuti maggiormente idonei al fine del conferimento delle funzioni di che trattasi.

Valutazione che, è opportuno ribadire, scaturisce da apprezzamenti di carattere complessivo e, quindi, non basati sulla preminente pregnanza di una, piuttosto che di un’altra, voce valutativa, non sindacabili nel merito delle scelte effettuate laddove non emergano – come non è dato riscontrare nel caso all’esame – profili inficianti sub specie del travisamento o errato apprezzamento dei fatti, ovvero della inadeguatezza o carenza motivazionale, precluso essendo lo svolgimento, ad opera dell’adito organo di giustizia, di un sindacato avente connotazione di fatto sostitutiva rispetto all’esercizio di prerogative rimesse esclusivamente all’Organo di autogoverno.

Se, dunque, sotto gli esaminati profili, non sono ravvisabili vizi nella valutazione effettuata dal C.S.M. sotto il profilo attitudinale nei confronti del ricorrente e della controinteressata – palesandosi tale valutazione agganciata ad elementi del servizio prestato che ne costituiscono idoneo fondamento – analoghe conclusioni devono trarsi anche con riferimento alle valutazioni espresse sotto il profilo del merito, con riferimento al quale entrambi i candidati hanno ottenuto il medesimo punteggio, non ravvisandosi in proposito, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, alcuna omissione nella considerazione degli elementi di rilievo del proprio curriculum.

Né risulta essere stata ignorata, come afferma il ricorrente, la rilevante attività accademica dallo stesso svolta, riferendo espressamente la citata delibera la titolarità di diversi incarichi di docenza da parte del ricorrente, la cui valutazione è necessariamente confluita nel giudizio complessivo espresso in sede di valutazione, nell’ambito del quale sono state allo stesso riconosciute spiccate doti di preparazione e costante aggiornamento, dovendo al riguardo precisarsi che l’attività accademica può assumere rilievo solo in relazione ai criteri di valutazione predeterminati, e quindi confluire nel giudizio sulla preparazione ed aggiornamento giuridico del magistrato.

Non può, inoltre, sottacersi che alla luce delle argomentazioni spese da parte ricorrente – laddove afferma, con riferimento alla controinteressata, che entrambi hanno svolto sia funzioni giudicanti che requirenti, hanno entrambi un elevato grado di competenza, hanno entrambi registrato una elevata produttività, sono stati entrambi membri del Consiglio Giudiziario per quattro anni – non emergono profili che identificano con immediatezza la sua superiorità rispetto alla controinteressata tenuto altresì conto che è lo stesso ricorrente ad affermare la sussistenza, al più, di una situazione di parità dei due candidati, a fronte della quale risulta invero arduo il riscontro di profili di manifesta illogicità o irragionevolezza delle valutazioni espresse dal C.S.M.

Delibata, alla luce delle considerazioni dianzi illustrate, l’infondatezza del primo profilo di censura esaminato, analoga sorte va tributata alle ulteriori doglianze mosse avverso i gravati provvedimenti, mediante le quali denuncia parte ricorrente l’incongruenza della prevalenza accordata alla controinteressata alla luce del raffronto con le valutazioni della V Commissione adottate con riferimento alle valutazioni effettuate nei propri confronti in occasione del conferimento di due posti di Presidente di Sezione, settore penale, del Tribunale di Bergamo – di cui alle deliberazioni del C.S.M. del 28 maggio 2009 – in relazione alle quali sono stati attribuiti al ricorrente 5 punti per le attitudini e 18 punti complessivi nella comparazione con i candidati P. (che ha svolto funzioni direttive, mancanti in capo della controinteressata) e D.G., successivamente nominati, e nei confronti della stessa controinteressata Di M..

Rispetto alla più riduttiva valutazione effettuata nei propri confronti con la gravata delibera, lamenta il ricorrente l’incoerenza e la contraddittorietà della gravata delibera, adottata previo esame della medesima documentazione effettuato nel medesimo contesto temporale e per lo stesso tipo di incarico, all’esito del quale sono stati allo stesso attribuiti 17 punti complessivi in ragione del minor punteggio – 4 punti – riconosciutogli per le attitudini, laddove in altre procedure, anche nella comparazione con la controinteressata, aveva ottenuto 5 punti.

In proposito, censura anche, parte ricorrente, le deliberazioni adottate in autotutela dal C.S.M. in data 21 luglio 2009, in sostituzione delle precedenti, lamentandone l’illegittimità in quanto asseritamente adottate in mancanza dei relativi presupposti.

In particolare, essendo i provvedimenti in autotutela stati adottati sulla base della considerazione che la candidata Di M., in quanto proposta per altro incarico, non dovesse essere valutata, afferma parte ricorrente che, al contrario, non sussisterebbe alcun valido fondamento per non procedere alla valutazione di un candidato nel frattempo proposto per un analogo posto distrettuale, dovendo quindi la controinteressata essere valutata in comparazione con gli altri candidati anche nelle procedure per il conferimento dei citati posti di Presidente di Sezione, settore penale, del Tribunale di Bergamo.

Né, comunque, tali delibere adottate in autotutela, secondo gli assunti ricorsuali, potrebbero far venir meno il dato storico dell’avvenuta valutazione della controinteressata nell’ambito delle citate procedure, in cui ha ottenuto, nella comparazione con il ricorrente, un punteggio identico.

Così illustrato il profilo di censura in esame, deve il Collegio innanzitutto riportarsi, ai fini della delibazione in ordine allo stesso, a quanto già sopra illustrato con riferimento alle peculiarità della valutazione da effettuarsi ai fini del conferimento degli incarichi, ricordando in proposito la specificità della comparazione che viene in rilievo, nel cui ambito la valutazione dei candidati non viene effettuata in astratto, ma è ancorata al concorso in concreto nella comparazione con gli altri effettivi partecipanti.

Ne consegue che i punteggi attribuiti ai candidati non equivalgono ad una valutazione in assoluto del magistrato, parametrandone in astratto le relative capacità, atteggiandosi piuttosto, nel quadro di quella ponderazione comparativa che costituisce il proprium del giudizio selettivo de quo, esclusivamente alla stregua di un giudizio di subvalenza rassegnato dal Consiglio a conclusione dell’operato raffronto della posizione dell’interessato con quella di altri colleghi che partecipano alla medesima procedura, le cui risultanze hanno valore solo con riferimento ad essa, non esprimendo nei confronti dei candidati un giudizio di valore in assoluto, tale da poter essere invocato anche con riferimento a diverse procedure, in cui la comparazione viene effettuata, ai fini della individuazione del più idoneo ai fini del conferimento dell’incarico, con candidati differenti o con una diversa rosa di candidati, presentandosi il punteggio attribuito come strumentale a tale individuazione.

Tanto precisato, osserva ulteriormente il Collegio come la valutazione effettuata dalla competente Commissione del C.S.M. per il conferimento dell’incarico di Presidente di Sezione, Settore Penale, del Tribunale di Bergamo, all’esito della quale il ricorrente ha ottenuto il medesimo punteggio complessivo riconosciuto alla controinteressata, sia intervenuta in data successiva a quella riferita alla gravata procedura, con la conseguenza che non risulta neppure configurabile la denunciata deteriore valutazione, con riferimento ad un posto identico, nel medesimo contesto temporale e sulla base di identica documentazione, del ricorrente rispetto a precedente comparazione con la controinteressata.

Ed infatti, la proposta della V Commissione di nomina della ricorrente all’incarico di che trattasi è intervenuta in data 12 gennaio 2009, mentre solo in data 20 gennaio 2009 è intervenuta la proposta della medesima Commissione per il conferimento degli analoghi posti riferiti al Tribunale di Bergamo.

Se, dunque, solo successivamente all’espletamento della gravata procedura il punteggio assegnato al ricorrente ha subito un incremento, uguagliando quello attribuito alla controinteressata, tale dato non può costituire idoneo parametro di riferimento al fine di avvalorare un profilo inficiante la contestata comparazione – intervenuta in data anteriore – discendendo, ulteriormente, da ciò che nessun interesse può riconoscersi in capo al ricorrente in ordine all’impugnativa dei provvedimenti adottati dal C.S.M. in autotutela in sostituzione delle delibere inerenti il conferimento dei posti vacanti del Tribunale di Bergamo, non potendo derivare, dall’eventuale loro annullamento, alcun vantaggio per lo stesso, in ragione della irrilevanza, nel presente giudizio di impugnazione, della rappresentata differenza nei punteggi allo stesso attribuiti.

Giova, peraltro, in proposito, rilevare l’autonomia delle singole procedure bandite per la copertura di posti semidirettivi, con la conseguenza che, in linea generale, non possa fondatamente assumersi che il punteggio riconosciuto ad un candidato risulti inficiato in relazione al diversificato apprezzamento della professionalità dell’interessato comparativamente assunto rispetto a diversa procedura concorsuale riferita ad incarico analogo.

Va infatti osservato che l’identità della funzione da assegnare non rivela valenza puntualmente traslativa con riferimento alla procedura di selezione e che lo stesso principio del carattere necessariamente comparativo degli apprezzamenti resi dal C.S.M. in relazione al posto da conferire spiega con sufficiente ragionevolezza l’evenienza della diversificata commisurazione dei punteggi nel quadro delle selezioni per posti analoghi, dovendosi sul punto ribadire che la valutazione di che trattasi non esprime un giudizio di carattere assoluto sul singolo magistrato preso in considerazione, piuttosto risolvendosi nella ponderazione delle diverse posizioni, ben suscettibile di condurre a difformi ricadute in termini di punteggio.

In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra illustrate, il ricorso, stante la rilevata infondatezza delle proposte censure, va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso N. 8807/2009, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate forfetariamente in euro 1.000 (mille) a favore delle resistenti Amministrazioni ed in euro 1.000 (mille) a favore della controinteressata costituitasi in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere

Elena Stanizzi, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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