Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2012, n. 12698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 124/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pordenone, in accoglimento della domanda proposta da M. F. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta al riconoscimento del computo nel trattamento in caso di infortunio delle indennità per il lavoro notturno, per il lavoro festivo e per i servizi viaggianti, condannava la società al pagamento della somma di Euro 1.179.25 oltre accessori a titolo di differenze retributive dovute per il periodo di infortunio dal 14 aprile al 20 luglio 2002, compensando le spese processuali.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda di controparte.

Il M. si costituiva resistendo al gravame e proponendo appello incidentale contro I"avvenuta compensazione delle spese.

La Corte d’Appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 23-3-2006, confermava la pronuncia di primo grado, anche sulle spese.

In sintesi la Corte territoriale rilevava la diversità letterale e sostanziale della nozione contrattuale ("retribuzione giornaliera normalmente spettante") del trattamento previsto in caso di infortunio (art. 48 del ccnl) rispetto a quella contemplata per il trattamento della malattia ("intera retribuzione fissa" – art. 40).

Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a.. Poste Italiane ha proposto ricorso con un unico motivo.

Il M. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

Preliminarmente va dichiarata la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

Come è stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, "l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato ne senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di Cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale" (v. Cass. S.U. 23-9-2010 n. 20075, v. anche da ultimo Cass. 15-10-2010 n. 21358).

In particolare le Sezioni Unite hanno anche precisato che "l’onere del ricorrente, di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 7, di produrre, a pena di improcedibilità del ricorso, "gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda" è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione de fascicolo nel quale essi siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 3, ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366 cod. proc. civ., n. 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi." (v. Cass. S.U. 3-11-2011 n. 22726; sulla necessità della indicazione della sede in cui Tatto o il documento è rinvenibile, cfr. tra le altre Cass. S.U., 25-3-2010 n. 7161).

Orbene, nella fattispecie, nel ricorso non viene indicato in alcun modo se sia stato depositato (in tutto o in parte) il ccnl del 2001 sul quale il ricorso stesso si fonda e tanto meno viene indicata una qualche collocazione del detto contratto collettivo tra gli atti dei "fascicoli di parte", genericamente richiamati in calce.

Tanto basta per dichiarare la improcedibilità del ricorso.

Infine, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore del M., con attribuzione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al M. le spese liquidate in Euro 40,00 per esborsi e Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all’avv. Giorgio Guarnaschelli.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012
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