Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 26-03-2013, n. 14344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. G.A. è stato rinviato a giudizio per rispondere del reato di peculato militare aggravato e continuato (art. 81 cpv.

cod. pen.; art. 215 c.p.m.p. e art. 47 c.p.m.p., n. 2), perchè, quale vice brigadiere dei carabinieri in servizio presso il nucleo operativo radio mobile di Cagliari, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nel periodo (OMISSIS), avendo -in ragione del servizio svolto – il possesso dell’autovettura militare, la impiegava più volte per finalità esclusivamente private e, segnatamente, per raggiungere l’esercizio pubblico C.D. System s.r.l. nel centro popolato di Cagliari; con l’aggravante del grado rivestito.

Il competente Tribunale militare di Roma, all’esito del dibattimento, ritenuto che dall’espletata istruzione fosse emerso un fatto diverso da quello contestato, poichè, al momento della sua commissione, il G. non era incaricato di funzioni amministrative o di comando, con ordinanza del 12 aprile 2012, ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica militare della sede.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il quale ha denunciato l’erronea applicazione della legge penale processuale.

Il provvedimento del Tribunale sarebbe abnorme perchè, non indicando il fatto diverso che sarebbe emerso dal dibattimento e limitandosi a disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero, determinerebbe una irreversibile stasi del procedimento e un’inammissibile regressione di esso.

Non essendosi verificata, nel caso in esame, una immutazione fenomenica del fatto storico, lo stesso giudice del dibattimento avrebbe dovuto dare ad esso la corretta qualificazione giuridica, a norma dell’art. 521 c.p.p., comma 1, derubricandolo da peculato militare a peculato d’uso, senza far regredire il processo ad una fase ormai superata, con la conseguente lesione del principio di irretrattabilità dell’azione penale, in assenza dei presupposti applicativi dell’art. 521 c.p.p., comma 2.

3. Il Procuratore generale militare della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ritenuto insussistente l’interesse all’impugnazione, atteso che l’accoglimento del ricorso determinerebbe la restituzione degli atti al Tribunale militare che dovrebbe, a sua volta, rimetterli alla Procura della Repubblica ordinaria, per difetto di giurisdizione militare, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

1. Pacifica essendo la corretta qualificazione giuridica del fatto come peculato d’uso, indicata anche dal pubblico ministero militare a verbale dell’udienza del 12 aprile 2012, il ricorso è fondato perchè il procedente Tribunale militare di Roma non ha rilevato il proprio difetto di giurisdizione e, anzichè trasmettere gli atti all’autorità giudiziaria ordinaria competente, ai sensi dell’art. 20 cod. proc. pen., li ha restituiti al pubblico ministero militare.

E, invero, in tema di peculato militare, la Corte cost., con sentenza n. 448 del 13/12/1991, ha eliminato l’ipotesi Astrattiva, già prevista dall’art. 215 c.p.m.p., e, con successiva sentenza n. 286 del 18/07/2008, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del medesimo articolo nella parte in cui si riferisce anche al militare che abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e, dopo l’uso momentaneo, l’abbia immediatamente restituita, con la conseguenza che la condotta del militare che usa, o fa usare, da militari dipendenti automezzi in dotazione del reparto per ragioni personali, deve essere giudicata dall’autorità giudiziaria ordinaria alla quale spetta stabilire, valutandone le modalità, se i fatti attribuiti presentano i caratteri dell’illiceità penale ed in caso positivo quale ipotesi di reato comune sia configurabile (Sez. 1, n. 28315 del 28/06/2001, dep. 12/07/2001, Faà, Rv. 220166).

2. Ne discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. l), potendo questa Corte dare essa stessa i provvedimenti necessari e, segnatamente, a norma dell’art. 20 c.p.p., commi 1 e 2, rilevare il difetto di giurisdizione del giudice militare a favore di quello ordinario e, quindi, disporre la trasmissione degli atti al competente Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per difetto di giurisdizione del giudice militare a favore di quello ordinario e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013
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