DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2011, n. 147

Regolamento recante attuazione dell’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 69/2009, in materia di termini, non superiori a 90 giorni, di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei Fondi previdenziali e assistenziali del personale della Guardia di finanza.

Aggiornamento offerto dal dott. Domenico Cirasole

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 200 del 29-8-2011

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, istitutivo dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato e il relativo regolamento di
organizzazione, approvato, da ultimo, con il decreto del Presidente
della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 e il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1° ottobre 2004 che individua gli
uffici di livello dirigenziale non generale della Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, recante
provvedimenti per la Guardia di finanza, e successive modificazioni,
ed in particolare gli articoli 23 e 33 che istituiscono,
rispettivamente, il Fondo di previdenza per il personale appartenenti
ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri e la Cassa
ufficiali, attribuendo loro la personalita’ giuridica;
Visti l’articolo 1, comma 1, della legge 23 aprile 1959 n. 189 e
l’articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che
dispongono che la Guardia di finanza e’ una forza di polizia ad
ordinamento militare, con competenza generale in materia economica e
finanziaria, che dipende direttamente e a tutti gli effetti dal
Ministro dell’economia e delle finanze, e le disposizioni che
regolano l’assetto organizzativo, centrale e periferico, dello stesso
Corpo costituite dall’articolo 5 della legge 23 aprile 1959, n. 189,
dal decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34 e
dalle determinazioni del Comandate generale;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
che disciplina l’attivita’ di Governo e l’ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l’articolo
17 comma 3, concernente l’adozione di regolamenti con decreti
ministeriali nei casi previsti dalla legge;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi, ed in particolare l’articolo 2 (come da
ultimo sostituito dall’articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69)
comma 3, che determina le modalita’ di fissazione dei termini di
conclusione dei procedimenti non superiori a novanta giorni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, che riforma l’organizzazione del Governo, ed in
particolare gli articoli da 23 a 25, relativi all’ordinamento del
Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti il decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.
301, che riordina la Scuola superiore dell’economia e delle finanze
che, all’articolo 1 dello stesso decreto, viene definita come una
istituzione di alta cultura e formazione, posta alle dirette
dipendenze del Ministro, con autonomia organizzativa e contabile e di
bilancio, e il decreto del Rettore 22 dicembre 2000, approvato con
decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, concernente la
disciplina di funzionamento e organizzazione della Scuola superiore
dell’economia e delle finanze, e successive modificazioni, e il
decreto del Rettore 20 giugno 2002, recante il regolamento didattico
e di ricerca della Scuola superiore dell’economia e delle finanze, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003 n. 173 di
riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali;
Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita’ nonche’ in
materia di processo civile che, tra l’altro, modifica ed integra
alcuni articoli della citata legge n. 241/1990, ed, in particolare,
l’articolo 7 della stessa legge n. 69/2009;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008,
n. 43, di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle
finanze e il decreto ministeriale 28 gennaio 2009, che individua le
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei
dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto il decreto del Ministero per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, di concerto con il Ministro per la semplificazione
normativa del 12 gennaio 2010 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana, serie generale, 1° aprile 2010, n. 76),
recante le linee di indirizzo per l’attuazione dell’articolo 7 della
citata legge n. 69/2009;
Considerato che, l’articolo 2, comma 2, della citata legge n.
241/1990, dispone che i procedimenti amministrativi di competenza
delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono
concludersi entro il termine di trenta giorni salvo il diverso
termine previsto da disposizioni di legge o dai provvedimenti
previsti nei commi 3, 4 e 5 dello stesso articolo 2;
Considerato che per la determinazione dei termini di conclusione
dei procedimenti con durata non superiore ai novanta giorni
l’articolo 2, comma 3, prevede l’adozione di distinti atti costituiti
da decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
amministrazioni statali, e da provvedimenti adottati secondo il
proprio ordinamento, per gli enti pubblici nazionali;
Ritenuto di dover procedere all’emanazione di un unico regolamento
che determini i termini di conclusione dei procedimenti non superiori
a 90 giorni relativi ai dipartimenti in cui si articola il Ministero
dell’economia e delle finanze, all’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, alla Scuola superiore dell’economia e delle
finanze, alla Guardia di finanza e ai fondi previdenziali e
assistenziali del personale dipendente dalla Guardia di finanza
(Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri);
Ritenuto di non ricomprendere negli elenchi dei procedimenti le
procedure relative al rapporto di lavoro del personale
"contrattualizzato," regolati dalla contrattazione collettiva di
settore e dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e ritenuto di ricomprendere in tali elenchi i
procedimenti relativi al personale della Guardia di finanza che e’
assoggettato al regime di diritto pubblico, ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, del gia’ citato decreto legislativo n. 165/2001;
Ritenuto, a titolo meramente ricognitivo, su indicazione delle
amministrazioni interessate e ferme restando le loro prerogative,
nelle more dell’adozione dei provvedimenti applicativi dell’articolo
4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di individuare contestualmente
alla determinazione dei termini del procedimento, anche le unita’
organizzative responsabili dello stesso, al fine di evitare le
incertezze derivanti dall’adozione, in tempi diversi, di decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, che determinino i termini dei
procedimenti, e di un altro atto che, per ciascuna amministrazione,
individui le unita’ organizzative responsabili degli stessi
procedimenti;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1499/2011, Sezione
consultiva per gli atti normativi, espresso nell’Adunanza del 21
aprile 2011;
Sulla proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l’innovazione e per la semplificazione normativa;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai procedimenti amministrativi di
competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, della Scuola
Superiore dell’economia e delle finanze, dell’Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della Guardia di finanza e dei fondi
previdenziali e assistenziali del personale dipendente dalla Guardia
di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di previdenza per ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri).
2. I termini di conclusione dei procedimenti, non superiori a 90
giorni sono determinati nelle allegate tabelle, di seguito elencate,
che costituiscono parte integrante del presente regolamento:
a) Tabella A – Ministero dell’economia e delle finanze;
b) Tabella B – Scuola superiore dell’economia e delle finanze;
c) Tabella C – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) Tabella D – Guardia di finanza;
e) Tabella E – Fondi previdenziali e assistenziali del personale
dipendente dalla Guardia di finanza (Cassa ufficiali e Fondo di
previdenza per il personale appartenente ai ruoli ispettori,
sovrintendenti, appuntati e finanzieri).
3. Nelle more dell’adozione, da parte delle amministrazioni
indicate al comma 1, dei provvedimenti applicativi dell’articolo 4
della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unita’ organizzative
responsabili dei procedimenti amministrativi sono quelle indicate, a
titolo meramente ricognitivo, per ciascun procedimento, nelle
allegate tabelle.

Art. 2

Abrogazioni

Sono abrogati i seguenti decreti ministeriali gia’ attuativi della
legge 7 agosto 1990, n. 241:
a) il decreto del Ministro del tesoro 23 marzo 1992, n. 304;
b) il decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1993, n. 299;
c) il decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica 1° settembre 1993, n. 475;
d) il decreto del Ministro delle finanze 19 ottobre 1994, n. 678;
e) il decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1997, n. 325.

Art. 3 Disposizioni finali 1. L’attuazione del presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 30 giugno 2011 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell’economia e delle finanze Tremonti Il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione Brunetta Il Ministro per la semplificazione normativa Calderoli Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 2011 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 8 Economia e finanze, foglio n. 311

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Fonte: http://www.gazzettaufficiale.it/

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