Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-01-2013) 26-03-2013, n. 14343 Esecuzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto la domanda di rinvio dell’esecuzione della pena per malattia, avanzata da T.S. ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen., e ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare, L. 26 luglio 1975, n. 354, ex art. 47 ter, di ordinamento penitenziario (abbreviata in Ord. Pen.), per superamento dei limiti temporali di ammissibilità con riguardo all’entità della pena ancora da espiare.
2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il T. tramite il difensore di fiducia, avvocato D.T. del foro di Caltanissetta, il quale denuncia i vizi di violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in riferimento agli artt. 146 e 147 cod. pen. e all’art. 47 ter Ord. Pen..
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, rilevata la mera apparenza della motivazione del provvedimento impugnato, ne ha chiesto l’annullamento con rinvio per nuovo esame allo stesso Tribunale che lo ha pronunciato.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata si limita a giustificare il rigetto della domanda con la sola annotazione che la patologia dalla quale è affatto T.S. "appare non grave e perfettamente trattabile allo stato in ambiente carcerario", senza neppure specificare il tipo di malattia sofferta dal condannato.
Si tratta di una motivazione tautologica e apparente, equiparabile a quella inesistente, che rende nullo il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 125 c.p.p., comma 3, integrando il vizio di violazione di norma processuale di cui alla citata legge, art. 606, comma 1, lett. c), (conforme, tra le molte, pertinenti prevalentemente al ricorso per cassazione in materia di misure cautelari reali, Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, dep. 21/02/2012, Chiesi, Rv. 252430).
2. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata, ai sensi dell’art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a), con la trasmissione degli atti al giudice che l’ha pronunciata, il quale provvederà uniformandosi alla presente sentenza.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Napoli.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013

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