T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 17-01-2011, n. 364 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il provvedimento della Prefettura di Roma, datato 11.11.1993, è stato comunicato alla ricorrente che il Ministero, su parere della commissione consultiva, ha respinto la sua richiesta di elargizione in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in quanto non è stato possibile ricollegare eziologicamente la morte del Sig. S. alla rapina avvenuta molto tempo prima.

Con decreto del Ministero del Tesoro n. 59/48 del 21.6.1990 è stata respinta pure la domanda di pensione privilegiata.

Avverso il citato decreto del Ministero del Tesoro la ricorrente ha proposto ricorso alla Corte dei Conti.

Con il ricorso in epigrafe l’interessata ha impugnato il provvedimento della Prefettura di Roma datato 11.11.1993 ma si è limitata a riprodurre, interamente, il predetto ricorso alla Corte dei Conti senza prospettare alcuna censura.

In data 27.8.1994 si è costituita controparte che – in linea preliminare – ha eccepito l’inammissibilità del ricorso in quanto è stato proposto come motivo di ricorso essenzialmente il contenuto di altro ricorso proposto davanti alla Corte dei Conti.

In data 1 giugno e 14 ottobre 2010 la ricorrente ha depositato ulteriori memorie difensive.

Il Collegio condivide quanto eccepito da controparte in quanto il gravame appare palesemente inammissibile per mancata proposizione dei motivi di ricorso.

È noto che il ricorso giurisdizionale può considerarsi inammissibile, per genericità dei motivi solo quando non contenga un’esplicita indicazione dei vizi dedotti e delle norme che si assumono violate, e in ogni caso quando complessivamente considerato, non evidenzi affatto gli elementi costitutivi della fattispecie, da cui discende la pretesa azionata, dovendo a tal fine il giudice fare riferimento all’intero contesto del ricorso giurisdizionale, cioè sia alle censure espressamente enunciate, sia a quelle che, pur se formalmente non esposte in un titolo, possono essere desunte dall’esposizione dei fatti e dal contesto dei ricorso (cfr., Cons. Stato sez. V, 7 settembre 2001, n. 4673; TAR Campania, Napoli, sez. I, 18 novembre 2005, n. 19312).

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per genericità.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile per genericità il presente ricorso.

Compensa tra le parti le spese, competenze ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Linda Sandulli, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere

Maria Ada Russo, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *