Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 20-07-2012, n. 12695 Incarichi e supplenze di insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.R. adiva con ricorso il Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti del Ministero della pubblica istruzione e della Scuola Media Statale " (OMISSIS), e, premesso di avere stipulato un contratto di lavoro a termine per il periodo dal 7 al 21 dicembre 2002 con la indicata Scuola media, nella qualità di professore di educazione fisica, al fine di supplire all’assenza dal servizio del prof. S.C. e di avere poi stipulato un contratto per le stesse ragioni per il periodo dall’11 al 31 gennaio 2003, chiedeva il riconoscimento del suo diritto ad unico contratto per il periodo dal 7 dicembre 2012 al 31 gennaio 2003, alla luce delle previsioni del CCNL e dei decreti ministeriali in tema di supplenze, con i conseguenti effetti giuridici ed economici.

Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza che, appellata dal G., era confermata dalla Corte d’appello di Trieste.

Il giudice di secondo grado riteneva che in base allo svolgimento dei fatti di causa, che erano pacifici, la domanda non poteva trovare accoglimento.

Il docente da sostituire, che doveva rimanere assente dal 3.12.2002 al 10.1.2003, fu temporaneamente sostituito dai colleghi a rotazione per tre giorni e poi si ricorse al contratto con il ricorrente fino al 21.12.2002; nel periodo dal 22 dicembre al successivo 6 gennaio era intervenuta, come notorio, la sospensione dell’attività didattica per il periodo natalizio e per i giorni dal 7 al 9 gennaio 2003 si ricorse di nuovo alle sostituzioni interne, fino a che (in data 10 gennaio) pervenne il nuovo certificato di malattia del titolare e si stipulò di nuovo un contratto a termine con il G..

Il caso di specie non risulta quindi regolato dall’art. 47, comma 4, del CCNL, che si riferisce, prevedendo un’unica regolamentazione contrattuale, all’ipotesi in cui il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino ad una data successiva di almeno sette giorni al giorno della ripresa delle lezioni.

Del resto, rilevava la Corte, l’esigenza del contratto a termine può essere valutata solo "a monte" e non si possono al riguardo considerare i fatti successivi. L’operato della scuola non risultava in contrasto neanche con le previsioni del D.M. 25 maggio 2001, secondo cui si deve avere riguardo al criterio dell’effettiva permanenza delle esigenze di servizio per determinare l’ultimo giorno di supplenza; nel caso in esame tale giorno era il 21 dicembre considerato il successivo ricorso nel gennaio 2003 alle sostituzioni interne, nel rispetto dei principi e criteri di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 72 e segg., che prescrive il ricorso alle supplenze solo per i tempi strettamente necessari e dopo avere provveduto alla sostituzione con il personale già in servizio.

G.R. ricorre per cassazione con due motivi. Il Ministero della pubblica istruzione resiste con controricorso.
Motivi della decisione

Il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 47, comma 4, del CCNL del Comparto scuola 4 agosto 1995 per gli anni 1994/1997, riprodotto nel CCNL 3 marzo (rectius, 25 maggio) 1999 per gli anni 1998/2001, e degli artt. 1362, 1366 c.c. e art. 2077 c.c., sostiene che la dizione "qualora il docente si assentì in un un’unica soluzione" del citato art. 47, quarto comma, deve essere interpretato, diversamente da quanto sostenuto dal giudice di merito, come riferita obiettivamente alla durata complessiva dell’assenza del docente titolare, che appunto si assenti senza soluzione di continuità, anche se l’assenza di protragga in forza di plurime, successive comunicazione del docente stesso. A sostegno di questa interpretazione si richiama il criterio di interpretazione letterale, visto che il testo della disposizione contrattuale si disinteressa del numero di certificazioni mediche inviate dal docente assente ma si richiama solo al dato oggettivo dell’assenza come fatto storico.

Si invoca anche il criterio del comportamento posteriore delle parti stipulanti il contratto collettivo, ricordando che l’interpretazione sostenuta dal ricorrente era stata confermata in maniera inequivoca, con riferimento al CCNL 24.7.2003 per gli anni 2002/2005, che con all’art. 37, comma 4 (rectius comma 3) riproduce letteralmente la previsione di cui all’art. 47, quarto comma, dei precedenti contratti collettivi del 1995 e del 1999, dall’accordo di interpretazione autentica concluso in data 30 marzo 2006 dall’ARAN e le organizzazioni sindacali. Si ricorda anche che tale interpretazione era stata recepita nel testo dell’art. 40, comma 3, del CCNL 29 novembre 2007 per il quadriennio 2006/2009.

Infine si lamenta anche la violazione del criterio dell’interpretazione secondo buona fede, il quale non consente il ricorso ad interpretazioni unilaterali contrastanti con il criterio dell’affidamento dell’uomo medio.

Il secondo motivo denuncia insufficiente o contraddittoria motivazione. Si lamenta l’inadeguatezza della motivazione rispetto al rilievo della continuità di fatto dell’assenza in relazione al contenuto della normativa collettiva e – qualora si attribuisca effettivo rilievo anche al riferimento al D.M. 25 maggio 2001 – rispetto alle indicazioni del medesimo decreto.

Il ricorso merita accoglimento.

I dell’art. 47 commi 3 e 4 (relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato) del CCNL 4 agosto 1995 per il comparto scuola per il quadriennio normativo 1994/1997, da intendersi confermato dal successivo CCNL 26 maggio 1999 per il quadriennio normativo 1998/2001 (il cui art. 48 prevede che restano in vigore, nei limiti della compatibilità, le precedenti norme contrattuali, in quanto non espressamente abrogate o disapplicate), recitano:

"3. Nei casi di assuntorie in sostituzione di personale assente, nel contratto individuale è specificato per iscritto il nominativo del dipendente sostituito".

"4. In tali casi, qualora il docente titolare si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle legioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle legioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato e costituito per l’intera durata dell’assenza. Le domeniche, le festività infrasettimanali e il giorno libero dall’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servigio".

La formulazione della disposizione nel suo complesso avvalora l’interpretazione proposta dal ricorrente.

Al riguardo deve rilevarsi innanzitutto che il testo prende in esame l’ipotesi di un’assenza "in un’unica soluzione" e quindi fa riferimento alla consistenza e modalità dell’assenza considerata in se stessa, e non anche alla sussistenza o meno di un frazionamento delle relative giustificazioni. Inoltre la dettagliata precisazione, nella parte conclusiva del comma 4, relativa alla necessaria inclusione delle domeniche, delle festività infrasettimanali e del cd. giorno libero ricadente nel periodo del rapporto, si attaglia soprattutto a una ricostruzione a posteriori della unitarietà del rapporto.

Risulta pertinente anche il richiamo da parte del ricorrente al criterio di interpretazione dei contratti che fa riferimento al comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto (art. 1362 c.c., comma 2).

In primo luogo, non è contestato infatti che, in occasione di un giudizio in cui era applicabile l’art. 37, comma 3, del CCNL 24 luglio 2003 per il quadriennio normativo 2002/2005 (contratto il cui art. 1, comma 3, precisa che i suoi effetti giuridici decorrono dalla sottoscrizione e che quindi non è applicabile alla vicenda oggetto del giudizio), avente contenuto corrispondente a quello dell’art. 47, comma 4, del contratto del 1995, fu promossa la procedura per l’interpretazione autentica della disposizione e che, in tale occasione, l’opinione delle parti stipulanti fu che rileva, ai fini dell’applicabilità della previsione contrattuale, l’oggettiva sussistenza delle circostanze indicate, unitamente all’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedura giustificative. In secondo luogo, tale precisazione fu poi inserita nel testo dell’analoga disposizione di cui all’art. 40, comma 2, del CCNL 29 novembre 2007 per il quadriennio normativo 2006/2009.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa viene decisa nel merito con l’accoglimento della domanda proposta, avente ad oggetto la declaratoria che al lavoratore deve essere riconosciuto un unico contratto a termine continuativo, ai fini giuridici ed economici, per il periodo dal 7 dicembre 2002 al 31 gennaio 2003.

Sussistono giustificati motivi per compensare le spese dell’intero giudizio, data la particolarità e la difficoltà della questione interpretativa controversa decisiva ai fini della decisione.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie la domanda dichiarando che l’amministrazione datrice di lavoro deve riconoscere a R. G. un unico contratto a termine, ai fini giuridici ed economici, per il periodo dal 7 dicembre 2002 al 31 gennaio 2003.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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