T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-01-2011, n. 357

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 104/2010, stante la completezza del contraddittorio e della documentazione di causa;

che sono state espletate le formalità stabilite dall’art. 60 del citato D.Lgs. n. 104/2010;

Rilevato che con il ricorso in esame si grava l’ordinanza, avente ad oggetto ingiunzione di demolizione, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, di una sopraelevazione di un fabbricato preesistente, per 110 mq, e di una scala in cemento armato esterna, costruiti in assenza di titolo edilizio;
Motivi della decisione

che è stato realizzato un ampliamento del manufatto preesistente;

che, stante comunque il rilievo che manca il permesso di costruire, in ogni caso, differentemente da quanto genericamente sostenuto da parte ricorrente, l’ampliamento, con annessa scala, sono stati realizzati in contrasto con lo strumento urbanistico, ricadendo in zona "E’, peraltro in area soggetta a vincoli idrogeologico, sismico e paesaggistico, non contestati;

Ritenuto:

che, stante l’avvenuto ampliamento, l’attività posta in essere fosse vincolata, con nessuna possibilità di comminare alternativamente una sanzione pecuniaria e senza che dovesse essere valutato l’interesse pubblico alla demolizione;

che le esigenze abitative evidenziate nell’atto di ricorso, che avrebbero determinato la realizzazione delle opere contestate, da una parte, non possano incidere sulla scelta della sanzione da irrogare e, dall’altra, non consentano di qualificare la predetta sopraelevazione, peraltro consistente, quale mero locale accessorio;

che la proposizione ex post della domanda di accertamento di conformità non possa incidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, atteso che essa introduce un autonomo procedimento amministrativo;

che, pertanto, quest’ultimo sia legittimo ed il ricorso sia infondato e debba essere rigettato;

che, in ordine alle spese, ai diritti ed agli onorari, stante la soccombenza del ricorrente, nulla debba disporsi, in assenza di costituzione del Comune intimato;
P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe, fatto salvo l’esito del procedimento introdotto con la domanda di accertamento di conformità.

Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2011, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

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