T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-01-2011, n. 345 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

il Comune resistente ha eccepito la tardività del ricorso;

Considerato che in effetti esso è stato notificato in data 25.1.2010, perciò oltre il termine decadenziale di 60 giorni, decorrente dalla notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 5.11.2009;
Motivi della decisione

che conseguentemente l’eccezione sia fornita di fondamento ed il ricorso debba essere dichiarato irricevibile, in quanto intempestivo;

che, in ordine alle spese di giudizio, ai diritti ed agli onorari, essi debbano porsi a carico della ricorrente e quantificarsi come in dispositivo;
P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sezione I quater, definitivamente pronunciando, dichiara irricevibile il ricorso in epigrafe.

Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, in favore del Comune resistente, forfetariamente quantificate in Euro 1.000,00 (mille/00), oltre I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2010, con l’intervento dei Magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

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