T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-01-2011, n. 344 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in data 7 maggio 2001 e depositato in data 15 maggio 2001, espone il ricorrente di avere presentato domanda di partecipazione al concorso per l’assunzione nel Corpo di Polizia Penitenziaria bandito con D.M. 12 novembre 1996 risultando utilmente graduato con punti 3,50 ai fini della convocazione per gli accertamenti sanitari.

Con nota a prot. 2138 del 6 febbraio 2001 veniva dunque convocato per detti accertamenti che avevano esito negativo, risultando egli in "stato iperglicemico persistente art. 123 P)" come da verbale della Commissione medica in data 7 marzo 2001. Seguiva dunque il decreto di esclusione, come in epigrafe indicato.

Avverso tali atti egli deduceva:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n,. 80.

2. Eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti atti della stessa P.A.

3. Eccesso di potere e violazione di legge per violazione del principio del giusto procedimento e del principio di trasparenza.

4. Eccesso di potere e violazione di legge per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e vizio di procedura.

5. Eccesso di potere e violazione di legge per illogicità della motivazione e per violazione e falsa applicazione degli articoli 122 e 123 lett. p) del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 80

6. Eccesso di potere e violazione di legge per assenza di parametri di riferimento, per difetto di istruttoria per violazione e falsa applicazione degli articoli 122 e 123 del d.lgs. n. 80 del 1992 e per ingiustizia manifesta.

Ha concluso con richieste istruttorie, con istanza cautelare e chiedendo, altresì, l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione della Giustizia si è costituita in giudizio, ha proposto regolamento di competenza ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 5 giugno 2001 il TAR Sicilia ha disposto una verificazione. Alla stessa udienza camerale la difesa di parte ricorrente ha aderito al regolamento di competenza proposto, insistendo nella concessione della cautelare.

Eseguita l’istruttoria l’istanza di sospensione del provvedimento impugnato è stata accolta con ordinanza 1435 del 12 settembre 2001.

Il ricorso è infine pervenuto al TAR Lazio ed è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 9 dicembre 2010.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Con esso parte ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dall’arruolamento nel Corpo di Polizia Penitenziaria, disposto a causa del giudizio della Commissione per gli Accertamenti di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 443 del 1992 che lo ha trovato non idoneo per "stato iperglicemico persistente art. 123 p)".

2. Avverso tale giudizio ed il relativo decreto di esclusione l’interessato oppone che il provvedimento risulta completamente immotivato ed affidato a formule di stile; trattandosi di un esclusione da un concorso la motivazione doveva essere affidata a ragioni serie, inconfutabili e precise.

L’interessato rappresenta di avere prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri nell’anno 1994/1995 superando senza difficoltà gli accertamenti tecnici relativi, sicchè non sarebbe dato comprendere come mai ora non sarebbe idoneo per il Corpo di Polizia Penitenziaria, essendolo risultato per l’Arma dei Carabinieri.

Egli sostiene che è mancata l’indicazione del responsabile del procedimento e che è ignota finanche la certificazione sanitaria, sulla base della quale sono stati emessi i provvedimenti impugnati.

Rappresenta ancora di essere di sana e robusta costituzione e di non avere mai sofferto di iperglicemia.

L’esponente rinviene una certa illogicità tra il dispositivo e la motivazione del provvedimento impugnato. Infatti il giudizio di inidoneità è stato emesso sulla base della mera e generica asserzione di uno stato iperglicemico persistente e non sulla precisa diagnosi di sindrome per alterata funzione delle ghiandole endocrine.

La diagnosi di inidoneità ex art. 123 lett. p) del d.lgs. n. 80 del 1992 avrebbe dovuto essere basata oltre che sugli esami ematici effettuati, anche su una specifica attività istruttoria, conforme ai generali parametri di riferimento nella scienza medica, mentre ciò non è accaduto.

3. Tutte le censure vanno accolte, alla stregua delle risultanze degli esami clinici disposti dal TAR Sicilia e che hanno portato quel Tribunale Amministrativo ad accogliere l’istanza cautelare.

Fermo restando che gli accertamenti sono stati ovviamente disposti in date successive al 7 marzo 2001, quando col verbale impugnato il ricorrente sarebbe stato trovato affetto dal persistente stato di iperglicemia contestato, tali accertamenti effettuati presso divisioni di diabetologia e di endocrinologia di strutture pubbliche hanno dato il seguente esito: "Dall’esame clinico e dopo aver preso visione dei risultati delle indagini di laboratorio più volte effettuate, in particolare della curva da carico orale di glucosio (test che viene utilizzato al fine di evidenziare od escludere forme subcliniche di diabete mellito e di ridotta tolleranza agli idrati di carbonio) e della emoglobina glicosilata (test di laboratorio che dà informazioni sulla media delle glicemie degli ultimi 6090 giorni), si può concludere che il paziente ha una normale tolleranza agli idrati di carbonio" (relazione in data 14 maggio 2001 del dr. Iraci specialista in diabetologia). Gli esiti di tale relazione sono riportati da quella del Servizio di Medicina Legale del Policlinico Universitàrio "Giaccone" di Palermo effettuata a seguito dell’ordinanza istruttoria disposta dal TAR Sicilia, come sopra accennato, e che conclude "Espletati gli opportuni accertamenti specialistici e di laboratorio, si è esclusa in atto nel ricorrente la presenza di patologia metabolica e di condizione di "iperglicemia" (motivante il giudizio di esclusione) dal momento che i riscontri di laboratorio sono stati giudicati "entro norme" nel giudizio conclusivo del 4 luglio 2001" (relazione del 20 luglio 2001).

Da tali giudizi il Collegio non ritiene di discostarsi, dal momento che in particolare l’ultimo non concorda proprio con la condizione di "iperglicemia" che ha portato l’interessato all’esclusione dal concorso.

La relazione medica consente anche di contestare in radice la "alterata funzione di ghiandole endocrine" che è alla base del motivo di esclusione indicato all’art. 123, lett. p) del d.lgs. n. 443 del 1992, stante il quadro clinico del ricorrente, per come riportato a sostegno della disposta verificazione, con la conseguenza che va accolta anche la censura di contraddittorietà della motivazione del giudizio e del provvedimento che vi fa riferimento e quella di violazione dell’art. 123, lett. p del menzionato decreto legislativo, laddove tale conclusione non appare supportata da idonea dimostrazione da parte degli organi medici competenti, mentre il parametro medico al quale attenersi per disporre l’esclusione deve consistere in "sindromi dipendenti da alterata funzione di ghiandole endocrine".

Il TAR ha già in altre analoghe occasioni, tra cui proprio nella odierna Camera di Consiglio, sostenuto che i giudizi espressi nei verbali delle Commissioni mediche preposte a valutare le cause di idoneità dei soggetti che andranno a far parte di Forze di Polizia devono attenersi alla fattispecie normativa, pena la inadeguatezza del giudizio stesso a sostenere la disposta esclusione, come è accaduto nel caso in esame (TAR Lazio, sezione I quater, 10 dicembre 2010, n. 36045). Analogamente altri TAR insistono sulla univocità dell’accertamento che deve fondare il giudizio (TAR Lazio, Roma, sezione II, 5 gennaio 2010, n. 40, TAR Campania, Salerno, 16 luglio 2002, n. 1151).

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va, pertanto, accolto e per l’effetto vanno annullati gli atti indicati in epigrafe.

5. Nel valorizzare la pristina costituzione dell’Amministrazione della Giustizia presso il TAR Sicilia, le spese seguono la soccombenza. vanno liquidate come da dispositivo e poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.

definitivamente pronunziando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti indicati in epigrafe.

Condanna il Ministero della Giustizia – DAP al pagamento di Euro 1.000,00 per spese di giudizio ed onorari a favore del ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Elia Orciuolo, Presidente

Giancarlo Luttazi, Consigliere

Pierina Biancofiore, Consigliere, Estensore
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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