Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 26-03-2013, n. 14260 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Orvieto ricorre avverso la sentenza in data 18-5-2011 con la quale il Giudice di pace di Città della Pieve aveva assolto M.E. dal reato di lesioni personali commesso il (OMISSIS), e dai reati di ingiuria, minaccia e lesioni personali commessi il (OMISSIS), in danno del marito S.E..

2.Premesso che le liti tra i coniugi erano abituali, il giudice, quanto al primo episodio, rilevava che dalla testimonianza del figlio della coppia, S.A., emergeva soltanto che i genitori si erano reciprocamente spintonati e che il padre era andato a sbattere contro una porta a vetri che urtava un termosifone, mentre i graffi al volto ed ai collo lamentati dalla p.o. non apparivano in nesso causale con la condotta dell’imputata. Quanto al secondo, osservava che, mentre era pacifico che l’imputata fosse stata ferita dal marito al punto da dover essere portata via in ambulanza, neppure lo S. aveva dichiarato di essere stato offeso o minacciato, mentre lo spintonamento contro un muro da parte della moglie che gli avrebbe fatto sbattere la testa, affermato dalla p.o., era stato negato dall’imputata in sede di esame, non potendo quindi considerarsi provato.

3.Il PM ricorrente (che allega le testimonianze dei figli dell’imputata, ma non quella del marito, che pure si dice allegata) deduce violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. e illogicità manifesta della motivazione anche sotto il profilo del travisamento della prova. A differenza da quanto ritenuto in sentenza, i due episodi erano stati confermati dai figli della coppia (quello del settembre dal figlio A. che aveva notato del liquido a terra, confermando quindi la dichiarazione del padre che egli era stata gettata addosso della candeggina, e avvalorati dalla prova logica rappresentata dall’abitualità delle liti tra i coniugi con reciproche lesioni. Inoltre era illogico affermare che da spintoni non possano derivare segni al volto e al collo. La p.o. era attendibile avendo ammesso che nell’episodio del settembre aveva colpito la moglie al naso per difesa.

4.Si chiedeva quindi l’annullamento con rinvio della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

Costituisce invero argomento di visibile inconsistenza quello speso dal primo giudice a supporto dell’assoluzione dell’imputata, con la formula per non aver commesso il fatto, dal primo episodio di lesioni personali in danno del marito, e cioè che dalla deposizione del figlio della coppia, S.A., sarebbe emerso soltanto che i genitori si erano reciprocamente spintonati e che il padre era andato a sbattere contro una porta a vetri che aveva urtato un termosifone, mentre i graffi al volto ed al collo lamentati dalla p.o. non apparivano in nesso causale con la condotta dell’imputata.

2. L’assunto risulta affetto da unidireztonalità in senso innocentista, oltre ad ignorare che l’elemento psicologico può atteggiarsi anche nella forma del dolo eventuale, trascurando che lo spintonare una persona in modo da farla andare a sbattere contro una porta a vetri che si infrangono – dettaglio ignorato in sentenza con travisamento della testimonianza di S.A., allegata al ricorso -, comporta accettazione del rischio delle conseguenti lesioni, mentre il dubbio sul nesso causale tra la lite e i graffi al viso e al collo della p.o. – che la formula assolutoria prescelta fa ritenere verificati ma attribuibili all’azione di altri- da un lato non poggia su alcun serio elemento (tale non potendo considerarsi la circostanza che il figlio della coppia abbia dichiarato di non ricordare, senza escluderla, la presenza di detti graffi), dall’altro ignora che schegge di vetri rotti ben possono causare quei tipo di lesioni.

3. Quanto al secondo episodio, premesso che il ricorso investe solo l’assoluzione dal reato di lesioni e non anche quella dal reati di ingiuria e minaccia, del pari manifestamente illogico appare l’iter argomentativo del primo giudice secondo cui lo spintonamento del marito contro un muro da parte dell’imputata – muro contro il quale il primo aveva sbattuto la testa procurandosi, secondo il capo d’imputazione, ferita escoriata alla fronte, non poteva considerarsi provato sol perchè negato dalla M. in sede di esame.

Argomentazione orfana di qualunque verifica dell’attendibilità della p.o. e della possibile conferma ad essa proveniente dalla deposizione dei figli della coppia che, pur non presenti all’alterco, ne avevano potuto rilevare le conseguenze sulla persona dei genitori (come risulta dalle testimonianze al ricorso, S.A. ha dichiarato che il padre in quella occasione presentava un "graffio sulla fronte"; S.A. ha riferito che, nella stessa occasione, il padre presentava una "escoriazione sulla fronte", mentre il primo giudice si è limitato a sottolineare che nessun teste aveva assistito alla lite) e da certificazioni mediche in atti, punto, quest’ultimo, sul quale la sentenza impugnata è del tutto silente.

4. Nè tale verifica poteva pretermettersi solo perchè risultava accertato che il marito della prevenuta, come da lui ammesso, l’aveva colpita al naso. Tale aspetto della vicenda, sul quale la sentenza si sofferma, non esclude, infatti, che nello stesso contesto la M. avesse per prima provocato lesioni al marito.

5. La sentenza merita quindi annullamento limitatamente ad entrambi i reati di lesioni con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Città della Pieve che, in persona di diverso magistrato, riesaminerà la vicenda anche alla stregua degli elementi sopra evidenziati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di lesioni personali con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Città della Pieve.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013

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