Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-01-2013) 26-03-2013, n. 14258 Motivazione contraddittoria, insufficiente, mancante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d’appello di Catanzaro avverso la sentenza del Giudice di pace di Castrovillari, in data 11 maggio 2011, con la quale sono state assolte B.V. e D.A.M. del reato loro contestato in concorso, di lesioni personali volontarie in danno di A.L., commesso il (OMISSIS).

Deduce la manifesta illogicità della motivazione con la quale è stata affermata la assenza della prova sulla riferibilità della condotta alle imputate, nonostante che nel processo fossero state raccolti elementi significativi del fatto che le imputate erano state viste tenere per i capelli la persona offesa, la quale aveva anche fatto refertare lesioni al rachide cervicale e al cuoio capelluto.

Sono pervenute, il 18 gennaio 2013, memorie dei difensori delle imputate, richiedenti la declaratoria di inammissibilità o di rigetto del ricorso del PG. Il ricorso è fondato.

Occorre preliminarmente dare atto che l’appello nelle more presentato, contro la stessa sentenza, dal Pubblico ministero, e dichiarato inammissibile, non pregiudica la validità del ricorso in esame.

Infatti il principio sancito dall’art. 580 cod. proc. pen. – secondo il quale, se contro la stessa sentenza sono proposti mezzi d’impugnazione diversi il ricorso per cassazione si converte in appello – non può operare se l’appello sia stato dichiarato inammissibile (Sez. 6, Sentenza n. 10558 del 03/03/1998 Ud. (dep. 07/10/1998 ) Rv. 211733).

Sul merito della impugnazione va osservato che la motivazione della sentenza impugnata risulta manifestamente illogica nella parte in cui, pur dando atto delle evidenti accuse della persona offesa contro le imputate e della deposizione del teste P. sul fatto di avere visto le imputate con le mani nei capelli della A., ha poi apoditticamente affermato di non poter chiarire il dubbio se le ricorrenti avessero effettivamente aggredito la persona offesa oppure se l’aggressione fosse reciproca: un ragionamento del tutto irrazionale, che assegna rilevanza liberatoria alla possibile reciprocità della aggressione, senza agganci argomentativi alla vicenda concreta e senza evocare neppure la causa di giustificazione della legittima difesa.

Infatti è da osservare che la natura autonomamente aggressiva e comunque sproporzionata, della risposta di chi abbia eventualmente subito l’altrui azione lesiva può far sì che quella e questa restino connotate da rilevanza penale e siano suscettibili di punibilità.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata affinchè il giudice di rinvio analizzi il materiale probatorio con un diverso percorso argomentativo.

Le spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile saranno oggetto di valutazione assieme con la decisione del merito.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice di pace di Castrovillari per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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