T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-01-2011, n. 362

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/




Svolgimento del processo – Motivi della decisione
in disparte ed in disparte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti, che il ricorso non risulta fondato in quanto la decadenza dalla convenzione dichiarata dal Comune resistente non è avvenuta a causa della cancellazione dall’albo di cui all’art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997 bensì per le specifiche inadempienze perpetrate dalla A. nei confronti del Comune resistente che hanno provocato, di conseguenza, l’attivazione della clausola risolutiva espressa contenuta nella convenzione, a suo tempo, stipulata tra le parti avente ad oggetto la gestione e riscossione dei tributi locali;
– che, per le ragioni sopra esposte, la fattispecie contemplata dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 40 del 2010 (invocato a proprio favore dalla ricorrente) non risulta applicabile al caso in esame posto peraltro che la stessa norma da ultimo citata fa salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti intervenute per cause diverse dalla cancellazione dall’albo di cui all’art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997;
– che una diversa interpretazione della norma citata, come quella prospettata dalla ricorrente (che faccia cioè rivivere le concessioni di che trattasi, in tutti i casi diversi ovvero anche quelli che non sono stati causati dalla cancellazione dall’albo di cui all’art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997), farebbe dubitare della legittimità costituzionale della disposizione;
– che, altresì, la determinazione n. 56 dell’11 marzo 2010 (depositata in giudizio dalla stessa ricorrente) non risulta impugnata;
– che il ricorso va quindi respinto con declaratoria di soccombenza delle spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente che si liquidano in euro 500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere
Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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