T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-01-2011, n. 360

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/



Svolgimento del processo – Motivi della decisione

in disparte le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti, il ricorso non risulta fondato in quanto la decadenza dalla convenzione dichiarata dal Comune resistente, in data 4 maggio 2009, non è avvenuta a causa della cancellazione dall’albo di cui all’art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997 anche perché la successiva decisione ministeriale (di cancellazione dall’albo) è stata una conseguenza delle inadempienze perpetrate nel tempo dalla società A. (ovvero il mancato versamento delle somme riscosse agli enti affidanti);

– che, in altre parole, la fattispecie contemplata dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 40 del 2010 non risulta applicabile al caso in esame posto che la decadenza dalla convenzione disposta nei confronti della A. dal Comune resistente non è stata una conseguenza della cancellazione della predetta società dall’albo di cui all’art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997, come peraltro dimostra il fatto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha adottato tale provvedimento dopo la decadenza dall’affidamento del servizio di riscossione disposta dall’amministrazione comunale con delibera n. 34 del 4 maggio 2009;

– che, peraltro, il citato art. 3, comma 3, del D.L. n. 40 del 2010 (invocato a proprio favore dalla ricorrente) fa salve le disdette, le revoche o le risoluzioni degli affidamenti intervenute per cause diverse dalla cancellazione dall’albo di cui all’art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997;

– che una diversa interpretazione della norma citata, come quella prospettata dalla ricorrente (che faccia cioè rivivere le concessioni di che trattasi, in tutti i casi diversi ovvero anche quelli che non sono stati causati dalla cancellazione dall’albo di cui all’art. 53 del D.lgs n. 447 del 1997), farebbe dubitare della legittimità costituzionale della disposizione;

– che, altresì, la determinazione n. 34 del 4 maggio 2009 (depositata in giudizio dalla stessa ricorrente) non risulta impugnata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune resistente che si liquidano in euro 500,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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