Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12683

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:
a. La soc. XXX- XXXimpugnava la cartella di pagamento (OMISSIS) emessa per imposta di pubblicità, soprattasse, interessi e accessori con riferimento all’anno 1998.
b. La CTP-Roma, con sentenza 37/39/2004, accoglieva il ricorso poichè, in separato giudizio, i presupposti avvisi di accertamento erano stati dapprima sospesi, fino alla pronuncia di merito, e poi annullati, con sentenza 669/01/2001 del 23 luglio 2002.
c. Il Comune di Roma, impugnando la sentenza 37/39/2004 sulla cartella, denunciava di aver appellato la sentenza 669/01/2001 sugli avvisi.
d. La CTR-Lazio, con sentenza del 24 maggio 2006, dichiarava inammissibile il gravame. Motivava tale decisione ricostruendo le suddette vicende processuali e affermando: "Allo stato degli atti deve ritenersi quindi impedita a questo giudice ogni pronuncia sulla legittimità della cartella esattoriale essendo tale giudizio condizionato all’esito dell’appello relativo alla legittimità dei relativi avvisi di accertamento".
e. Con atto inoltrato il 9 luglio 2007, il Comune di Roma ha proposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo; la contribuente non si è costituita.
f. La notificazione del ricorso per cassazione è stata inoltrata (v.
relata dell’ufficiale giudiziario) tempestivamente rispetto alla scadenza del termine di cui all’art. 327 c.p.c., in relazione al D.Lgs. 546 del 1992, art. 38, comma 3.
g. Ai fini della tempestività dell’impugnazione è sufficiente la prova della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione della notifica, mentre la prova dell’avvenuto perfezionamento di quest’ultima può essere data anche in un momento successivo, fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione di cui al comma 1, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c. (Cassazione civile sez. un., 12 maggio 2010, n. 11429).
h. Però, nulla ha depositato la parte ricorrente, che, essendo rimasta assente alla pubblica udienza di discussione e non avendo neppure prodotto memoria ex art. 378 c.p.c., non ha neanche addotto l’eventuale esito negativo della notificazione dell’impugnazione per causa non imputabile al notificante (Cassazione civile sez. 2^, 21 novembre 2006, n. 24702; Cassazione civile sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352).
i. Conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 31 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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