T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-01-2011, n. 358

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

il Comune, sebbene non costituitosi in giudizio, ha provveduto al deposito agli atti del giudizio, in data 11.1.2011, di copia del provvedimento del Sindaco di cui al prot. n. 202/2011 del 10.1.2011, con il quale è stata disposta la revoca del provvedimento impugnato;

Considerato che, pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito dello stesso ai fini dell’annullamento del provvedimento impugnato;

Considerato che, tuttavia, i ricorrenti, con il ricorso introduttivo, hanno, altresì, richiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni conseguenti all’illegittimità del provvedimento impugnato;

Considerato che, in sede di trattazione orale del ricorso, la difesa dei ricorrenti – preso atto dell’intervenuta adozione della revoca in autotutela del provvedimento impugnato e preavvertita della possibile adozione della sentenza in forma semplificata sull’opportunità della quale ha concordato, ha, tuttavia, insistito per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno con conseguente relativa condanna del Comune;

Considerato che, con il detto ricorso introduttivo, i ricorrenti, quanto alla domanda di condanna di cui trattasi, si sono limitati a richiedere genericamente la condanna "del danno nei confronti del ricorrente, per la quantificazione del quale ci si riserva di allegare adeguati mezzi probatori nel proseguo del presente giudizio o di agire con separata azione";

Considerato che, per giurisprudenza consolidata nella materia, nel processo amministrativo, la domanda di risarcimento del danno deve essere accompagnata dalla dimostrazione dell’effettivo pregiudizio patrimoniale e del necessario nesso eziologico con i provvedimenti dei quali si assume l’illegittimità, essendo, invece, inammissibile la domanda formulata in modo generico e senza alcuna concreta dimostrazione degli elementi probatori a fondamento della pretesa fatta valere sia avuto riguardo all’effettiva sussistenza di un danno, sia avuto riguardo al suo ammontare;

Considerato che, tenuto conto dell’esito del giudizio, e, in particolare, dell’intervenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato nelle more della trattazione, il Comune debba essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio come da dispositivo che segue;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. II ter, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile e, per la parte che residua, inammissibile.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore dei ricorrenti, in solido tra di loro, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre IVA e CPA..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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