Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 23-01-2013) 20-03-2013, n. 12846 Alimenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Vicenda processuale e provvedimento impugnato – La sentenza oggetto di gravame ha dichiarato il ricorrente colpevole della violazione della L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. g) e dell’art. 6 comma 4 per avere, quale titolare di un esercizio di macelleria, impiegato nitrati tra gli ingredienti dell’impasto destinato alla confezione di salsicce fresche.

2. Motivi del ricorso – Avverso tale decisione di condanna, l’imputato ha proposto ricorso, personalmente, deducendo:

1) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in quanto l’affermazione di responsabilità si basa su prove insufficienti rappresentate dalla deposizione del teste G. dell’ufficio veterinario il quale si è limitato a riferire di avere inviato il campione di salsiccia in laboratorio e sulla nota di trasmissione del rapporto di prova da parte dell’istituto zoo profilattico che contiene una frase che trae in inganno (secondo cui il campione esaminato non risulta conforme alle vigenti disposizioni di legge). Ribatte il ricorrente che, a pag. 1 e 2 del rapporto di prova inviato dal responsabile del laboratorio risulta invece che sono state effettuate 4 prove: la IOSCA (accertamento della presenza di ioni e solfiti), che ha dato esito negativo; la NITC3 (accertamento della presenza di nitrati), che ne ha verificato una presenza contenuta nei parametri previsti; la NITC1 (accertamento della presenza di nitriti), che ha dato esito negativo; la ACLAC (accertamento della presenza di acido ascorbico), che ha dato esito negativo.

Visto che l’unico dubbio potrebbe sorgere per l’esame NITC3, sarebbe stato opportuno assumere, ex art. 507, come richiesto dalla difesa, l’esame del responsabile del laboratorio di analisi.

In ogni caso, il fatto è stato giudicato troppo severamente ed in modo contraddittorio visto che, per un verso, il giudice ha ritenuto di riconoscere le attenuanti generiche e, per altro verso, non ha fissato la pena nei minimi edittali.

Infine, non è stata concessa la sospensione condizionale della pena Il ricorrente conclude invocando l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

3. Motivi della decisione – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

Quanto al merito, la dettagliata e documentata doglianza del ricorrente convince del fatto che l’audizione del responsabile del laboratorio era prova decisiva.

Ed infatti, a prescindere dalla dicitura secondo cui "Il campione esaminato non risulta conforme alle vigenti disposizioni di legge", contenuta nella nota di trasmissione, sostanzialmente, la disamina dei valori espressi dalle analisi induce in dubbio visto che quasi tutte hanno dato esito negativo e che l’unica che registra una presenza di NITC3 sembra indicare valori rientranti nei parametri consentiti.

Ovviamente si tratta di accertamenti in fatto che non possono che essere di competenza esclusiva del giudice di merito che, nella specie, non risulta avere affrontato la questione in modo sufficientemente approfondito.

Si impone, pertanto, un annullamento della sentenza impugnata, limitatamente a questo aspetto, con rinvio al Tribunale di Gela per nuovo giudizio alla luce dei rilievi appena formulati.

Resta assorbita la censura afferente il trattamento sanzionatorio che, ovviamente, sarà oggetto di ulteriore esame all’esito del rinvio appena detto.

Deve, invece, essere considerata ingiustificata la doglianza concernente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena dal momento che tale beneficio non era stato richiesto nelle conclusioni rassegnate in udienza dalla difesa ed il giudice, in difetto di una espressa istanza in tal senso, non aveva alcun dovere motivazionale. Ed infatti, la concessione o meno del beneficio costituisce esplicazione di un potere discrezionale conferitogli dalla legge del cui mancato esercizio il giudicante è tenuto a fornire giustificazione solo quando a ciò espressamente, e previamente, invitato.
P.Q.M.

Visti gli artt. 615 e ss. c.p.p.;

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Gela.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2013

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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