Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12674 Avviso di accertamento Notificazione degli atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La sentenza 19.5.2008 n. 28 della Commissione tributaria della regione Piemonte ha rigettato l’appello proposto dall’Ufficio di Torino della Agenzia delle Entrate, ed in conseguenza dichiarata illegittima la pretesa fiscale fatta valere nei confronti di Industria Precompressi Vibrati s.r.l. in liquidazione con gli avvisi di accertamento impugnati, aventi ad oggetto la determinazione della maggior imposta dovuta a titolo IVA, IRPEG ed IRAP per gli anni 2000 e 2001. La illegittimità è stata accertata dai Giudici territoriali limitatamente ai seguenti rilievi:

a) recupero di costi inerenti, disconosciuti come tali negli avvisi di accertamento, concernenti le spese sostenute dalla società per i viaggi effettuati dai propri dipendenti per motivi di lavoro: la CTR piemontese riteneva ritualmente documentate dette spese con la produzione in giudizio della "nota riepilogativa intestata al singolo dipendente", con allegate le ricevute e gli scontrini fiscali, anche non integrati, nonchè i biglietti di trasporto dei mezzi pubblici;

b) rettifica del valore della plusvalenza determinata dalla cessione del ramo di azienda: i Giudici territoriali confermavano la decisione di prime cure ritenendo errato il criterio seguito dalla Amministrazione finanziaria, in quanto la plusvalenza era stata determinata anzichè in relazione alla differenza tra il corrispettivo pattuito ed il valore netto dei beni aziendali (come previsto dall’art. 86. comma 2 – già D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, comma 5), in relazione alla differenza risultante previa correzione dell’importo del minuendo in base al valore di mercato della azienda (utilizzando quindi il medesimo criterio per la determinazione della imposta di registro), senza tuttavia che la PA avesse fornito prova di fatti idonei a dimostrare la fittizietà del corrispettivo pattuito;

c) rettifica dei ricavi in considerazione dello scostamento dell’importo dichiarato dalla società rispetto a quello determinato in base ai c.d. studi di settore: Giudici di merito rilevavano che gli studi di settore erano insufficienti da soli a fondare l’accertamento tributario, in assenza della prova, facente carico alla PA, di ulteriori elementi indiziali volti a provare la incongruenza dei dati dichiarati dal contribuente.

Avverso la sentenza di appello, notificata in data 11.6.2008 ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo, con atto spedito per la notifica a mezzo posta in data 24.9.2008, in (OMISSIS) presso il domicilio eletto ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 3.

Non si è costituita la società intimata.

La Agenzia delle Entrate in data 9.5.2012 ha depositato presso la Cancelleria di questa Corte istanza di assegnazione di nuovo termine per la notifica del ricorso, non essendo pervenuta la cartolina attestante la ricezione dell’atto notificato e non avendo ottenuto riscontro la "richiesta di duplicato della ricevuta di ritorno" presentata in data 3.5.2012 a Poste Italiane s.p.a. depositata in allegato alla predetta istanza.
Motivi della decisione

1. La Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di appello per vizio di violazione del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, art. 3 ("regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi") e del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109 TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) c.p.c..

La ricorrente sostiene che, disponendo la norma regolamentare al comma 1 che "ai fini della deducibilità delle spese…..agli effetti delle imposte sui redditi può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, qualità, quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati del cliente", ne consegue la erroneità della statuizione del Giudice di appello laddove ha ritenuto idoneamente provato il costo per viaggi sostenuto dalla società a favore dei dipendenti in base alla mera nota riepilogativa intesta al dipendente con allegate le ricevute e gli scontrini "anche non integrati".

2. Deve preliminarmente essere esaminata la questione pregiudiziale attinente alla regolare costituzione del contraddittorio atteso che la Agenzia ricorrente non ha prodotto la prova della ricezione del ricorso notificato a mezzo posta (cartolina AR) ed ha depositato in data 9.5.2012 istanza di differimento udienza con assegnazione di termine per il rinnovo della notificazione del ricorso, giustificata dal fatto che non era pervenuta alla Agenzia la cartolina AR e che non risultava evasa la istanza di richiesta del duplicato presentata in data 3.5.2012 a Poste Italiane s.p.a..

Occorre premettere che, relativamente all’onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Corte cass. Sez. lav. 24.7.2007 n. 16354). Ne consegue che, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Corte cass. sez. lav.

29.3.1995 n. 3764; id. 2 sez. 18.7.2003 n. 11257; id. 1 sez. 10.2.2005 n. 2722 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione-; id. 5 sez. 8.5.2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell’atto di appello; vedi sez. lav. 24.7.2007 n. 16354).

Tuttavia, la parte può domandare di essere rimessa in termini, ai sensi dell’art. 184-bis cod. proc. civ. (norma attualmente inserita nell’art. 153 c.p.c., comma 2 in seguito alla novella della L. n. 69 del 2009) per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivata nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1 (cfr. Corte cass. SU 14.1.2008 n. 627, con riferimento al giudizio di cassazione; cfr. da ultimo Corte cass. 2 sez. ord. interl. 4.1.2011 n. 98).

I principi affermati escludono, pertanto, nel caso di specie, il vizio di nullità della notifica (e precludono quindi l’applicabilità degli istituti della "rinnovazione" dell’atto ex art. 291 cp.c. e della "sanatoria" dell’atto nullo ex art. 156 c.p.c., comma 3) presupponendo una difformità dal modello legale che deve piuttosto identificarsi con il difettoso completamento della sequenza procedimentale (id est: con il mancato "evento finale" della conoscenza – o della conoscibilità legale – dell’atto da parte del destinatario) per il resto del tutto conforme alla descrizione del paradigma legale, dovendo in proposito essere condiviso il principio affermato da Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354 secondo cui "l’omessa produzione di tale avviso, non incidendo sulla validità ella notifica, non ammette il meccanismo di rinnovazione di cui all’art. 291 cod. proc. civ. ma neppure impedisce che l’intimato, costituendosi, provi che la consegna è realmente avvenuta… ", dovendo ritenersi confinata la sanzione della inammissibilità del ricorso per mancata produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento alla sola ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, in tal caso rimanendo, infatti, preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio (cfr. Corte cass. n. 11257/2003 cit.).

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorrente per cassazione, il quale abbia richiesto la notifica del ricorso a mezzo del servizio postale, se ha, da un lato, la possibilità, a norma della L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, primo periodo, di farsi consegnare dall’ufficiale giudiziario, anche prima del ritorno dell’avviso di ricevimento, l’originale dell’atto per eseguirne il deposito in giudizio, ha, dall’altro, l’onere – ove l’intimato non si sia costituito – di produrre successivamente, osservate le modalità di cui all’art. 372 c.p.c., comma 2, l’avviso di ricevimento, altrimenti, a norma del secondo periodo dello stesso comma, "la causa non potrà essere messa in decisione" (formula che sta a ribadire la regola – stabilita dall’art. 149 cod. proc. civ. e dall’art. 4, comma 3, legge cit. – della indispensabilità dell’avviso di ricevimento ai fini della prova del perfezionamento della notifica, e non certo a determinare lo stallo del processo).

Il difensore della parte ricorrente ha chiesto alla udienza di discussione rinvio a nuovo ruolo con assegnazione di termine per il rinnovo della notifica del ricorso.

La istanza non può trovare accoglimento dovendo ribadirsi il principio di diritto affermato da questa Corte in ripetute pronunce secondo cui "in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio di ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contento, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie" (cfr.

Corte cass. SU 24.7.2009 n. 17352; id. 5 sez. ord. 15.1.2010 n. 586;

id. sez. lav. 22.3.2010 n. 6846; id. 3 sez. 15.4.2010 n. 9046: id.

sez. lav. 13.10.2010 n. 21154).

Nella specie il difensore della parte ricorrente non ha allegato di aver avuto conoscenza solo in ritardo -per cause allo stesso non imputabili – della omessa trasmissione dell’avviso di ricevimento, nè ha dedotto la esistenza di obiettive circostanze di fatto tali da impedire, nonostante l’impiego della normale diligenza, la tempestiva conoscenza dell’eventuale smarrimento del documento, e dunque non ha fornito valide ragioni giustificative della omessa ripresa del procedimento notificatorio mediante iniziativa diretta del richiedente da attuarsi in un ragionevole lasso di tempo e, comunque, in tempo utile rispetto alla trattazione del ricorso alla data fissata per la pubblica udienza onde impedirne l’inutile rinvio.

Il ricorso deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile non dovendo procedersi a liquidazione delle spese di lite in considerazione della contumacia della società intimata.
P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso. Non deve provvedersi sulle spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 15 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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