Cass. civ. Sez. V, Sent., 20-07-2012, n. 12671 Tassa occupazione suolo pubblico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Commissione tributaria del Lazio con sentenza depositata il 12.5.2005 n. 29 ha rigettato l’appello proposto dal Comune, confermando la decisione di prime cure che aveva annullato quattro avvisi di accertamento nn. (OMISSIS), emessi nei confronti di A.P. Italia s.r.l. per mancato pagamento dell’importo di quattro rate dovuto dalla società a titolo di imposta sulla pubblicità, relativa all’anno 1997, e concernente l’impianto pubblicitario installato su area privata in (OMISSIS) a circa mt. 300 di distanza dalla carreggiata.

I Giudici di appello rilevavano che la società aveva fornito prova (copia della nota e distinte delle raccomandate postali) di aver comunicato con dichiarazione trasmessa in data 30.12.1994 la cessazione della pubblicità, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 8, comma 3 e rigettavano la eccezione di giudicato esterno dedotta con i motivi di appello dal Comune, in quanto le precedenti sentenze, relative ai precedenti anni di imposta 1995 e 1996, avevano statuito su questioni diverse (rispettivamente, la debenza della imposta anche in caso di mancata effettiva utilizzazione dell’impianto: la liquidazione della imposta TOSAP su base annua).

Ritenevano inammissibili, per novità delle questioni, e comunque infondati, gli ulteriori motivi di gravame no avendo dimostrato il Comune il rinnovo della concessione assentita alla socieà per l’utilizzo del predetto impianto pubblicitario.

Avverso la sentenza non notificata ha proposto ricorso per cassazione il Comune, deducendo un unico motivo, con atto spedito per la notifica ex L. n. 53 del 1994 in data 26.6.2006 alla società presso il domicilio eletto in primo grado ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17.

Non si è costituta la società contribuente.
Motivi della decisione

Il ricorso risulta tempestivamente spedito a mezzo posta presso il domicilio eletto in primo grado, sebbene la società, come emerge dalla sentenza della CTR laziale, sia rimasta contumace in grado di appello.

La notifica del ricorso per cassazione nel domicilio eletto, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 2, lett. b) dalla parte intimata – rimasta contumace nel giudizio di appello – presso il procuratore costituito in primo grado, deve ritenersi, infatti, conforme al disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2 secondo cui tale elezione, ove non revocata o variata nelle forme prescritte dal comma 1 della medesima disposizione, deve ritenersi efficace anche nei successivi gradi di giudizio, prevalendo la norma dettata per il giudizio tributario – per il criterio di specialità – sulla norma dell’art. 330 c.p.c. che regola il giudizio civile – come costantemente interpretata da questa Corte, escludendo la persistenza della elezione di domicilio effettuata in primo grado, in caso di contumacia della parte in grado di appello (cfr. Corte cass. Sez. lav. 17.5.2002; Corte cass. 5 sez. 6.2.2009 n. 2882; id.

2.7.2009 n. 15523; id. 24.9.2010 n. 20200).

Il Comune ricorrente ha, tuttavia, omesso di depositare l’avviso di ricevimento comprovante la effettiva ricezione dell’atto da parte del destinatario.

Occorre premettere che, relativamente all’onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354).

Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e l’inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id. 2 sez. 18.7.2003 n. 11257; id. 1 sez. 10.2.2005 n. 2722 – con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione; id. 5 sez. 8.5.2006 n. 10506.

con riferimento alla notifica dell’atto di appello; vedi sez. lav.

24.7.2007 n. 16354).

Nè alla carenza dell’avviso di ricevimento, in conseguenza della quale, a norma L. n. 890 del 1982, art. 5, comma 3, secondo periodo, "la causa non potrà essere messa in decisione" (formula che sta a ribadire la regola – stabilita dall’art. 149 cod. proc. civ. e dall’art. 4, comma 3, legge cit. – della indispensabilità dell’avviso di ricevimento ai lini della prova del perfezionamento della notifica, e non certo a determinare lo stallo del processo), può soccorrere la dichiarazione di illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 149 c.p.c. e della L. n. 890 del 1982, art. 4, comma 3 "nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data della ricezione dell’atto da parte del destinatario anzichè a quella, antecedente, di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario" (cfr. Corte cost. 26 novembre 2002, n. 477), atteso che la pronuncia del Giudice delle Leggi incide sulla sola disciplina del momento – "quando" – in cui la notifica si considera efficace, non anche su quella dei requisiti del suo perfezionamento – "an" – (cfr. Corte cass. 1 sez. 10.3.20043 n. 4900;

id. 1 sez. 10.2.2005 n. 2722, id. 1 sez. 27.3.2007 n. 7469).

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, non occorrendo provvedere sulle spese di lite in assenza di costituzione del resistente.
P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012

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