Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 11-03-2013, n. 11483

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

E.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, giudicando a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, l’ha riconosciuta colpevole del reato di guida senza patente e l’ha condannata alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.

Si duole del diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, adducendo carenza di motivazione.
Motivi della decisione

Il ricorso è parzialmente fondato.

La doglianza afferente le circostanze attenuanti generiche è infondata ove si consideri che il giudice, pur non espressamente soffermandosi sulle generiche, ha sviluppato adeguato apprezzamento sul trattamento dosimetrico – di poco superiore al minimo edittale – per la cui determinazione ha valorizzato – in linea con i parametri valutativi di cui all’art. 133 c.p. – sia la gravità del fatto che la personalità dell’imputata, gravata da precedente condanna per il reato di truffa.

Sono argomenti insindacabili in fatto in questa sede, che giustificano, implicitamente, anche il diniego della concessione delle attenuanti genetiche.

Basti considerare del resto che il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del decidente circa l’adeguamento della pena in concreto inflitta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, nella determinazione della sanzione ben possono essere presi in esame uno o alcuni soltanto degli elementi indicati dall’art. 133 c.p. (Sezione 2, 23 settembre 2009, Proc. gen. App. Genova in proc. Kerroum). Ciò che qui è stato fatto, sia pure implicitamente.

Fondato è, invece, il motivo relativo alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena, pure richiesta dal difensore in sede di conclusioni, non emergendo elementi da cui desumere che la E. non potesse, al momento della decisione, fruire dell’invocato beneficio, sì da rendere ultronea una qualsiasi decisione sul punto.

Da tale rilievo discende che gli atti vanno rimessi, previo annullamento in parte qua della sentenza impugnata, al giudice competente affinchè valuti la concedibilità o meno all’imputata della sospensione condizionale della pena.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la sospensione condizionale della pena, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013
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