T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 17-01-2011, n. 116

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– che sono impugnati il provvedimento con i quali la Prefettura di Mantova ha disposto la revoca della pratica di legalizzazione, ovvero di sanatoria della posizione di straniero irregolarmente presente in Italia, presentata nell’interesse del ricorrente da certa E.D.F., e il conseguente provvedimento di inammissibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno pronunciato dal Questore (doc. ti 1 e 2 ricorrenti, copie provvedimenti impugnati);

– che il ricorrente ha riportato una condanna per il reato di cui all’art. 648 c.p., ovvero per ricettazione, sotto diverse generalità (cfr. doc. 1 ricorrente, cit.);

– che il reato in questione, rientra nella previsione dell’art. 380 c.p.p., e, di conseguenza, costituisce reato ostativo ai sensi del comma 13, lett. c) dell’art. 1 ter, d.l. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che esclude, appunto, dalla regolarizzazione gli stranieri "che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p.";

– che quindi il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione intimata le spese di lite, spese che liquida in Euro 500 complessivi, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2011 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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