Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 11-03-2013, n. 11482

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Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza del 17/2/2011, condannò P.Z., giudicato colpevole del reato di guida senza patente, alla pena di Euro 2.300,00 di ammenda.

1.1. Avverso la detta statuizione l’imputato proponeva ricorso per cassazione con il quale, in via principale, chiedeva l’assoluzione "perchè il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso", stante che trovavasi alla guida con patente "iugoslava", che, solo per colpa, non aveva provveduto a far riconoscere in Italia. In via subordinata, vista la non particolare gravità del reato, e non ricorrendo "gli elementi di cui all’art. 133 c.p., ad eccezione dei precedenti giudiziari", potevano concedersi le attenuanti generiche, fissandosi la pena al di sotto del minimo edittale.
Motivi della decisione

2. Il ricorso va dichiarato inammissibile a causa della sua manifesta irritualità, che lo rende del tutto estraneo allo schema vincolato di cui all’art. 606, cod. proc. pen.: l’atto impugnatorio, invero, lungi dal prospettare, in relazione a taluni dei vizi tassativamente enunciati dalla norma ricordata, specifiche doglianze, si mostra quale mera impropria disapprovazione della decisione di merito.

In particolare, il ricorrente non fornisce i dati rilevanti per le verifiche richieste dall’art. 126 C.d.S., anzi accennando ad un documento abilitativo rilasciato da una entità statuale (Iugoslavia) da anni inesistente e, quanto al trattamento penale, per quel che può cogliersi dalle nebulose, scarne proposizioni, soffermandosi su circostanze fattuali, in ordine alle quali il giudice di merito ha reso congrua motivazione.

3. All’epilogo consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria di cui in dispositivo.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2013

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