Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 23-01-2013) 08-03-2013, n. 11080 Circolazione stradale colpa

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il G.U.P. del Tribunale di Rimini con sentenza del 14/12/2011 all’esito dell’udienza preliminare dichiarava non luogo a procedere nei confronti di P.M., imputata di omicidio colposo in danno di G.G.R., per colpa generica e specifica violazione del cod. della str., perchè alla guida di autovettura effettuava sorpasso di velocipede a pedalata assistita, condotto dal G., non rispettando adeguata distanza laterale dal detto mezzo, che, attinto dall’autovettura, procurava la caduta dal suolo del ciclista (fatto accaduto in (OMISSIS) e decesso sopraggiunto il (OMISSIS)).

2. G.G., parte civile, e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rimini proponevano separati ricorsi per cassazione avverso la determinazione di cui sopra.

2.1. La parte privata con il primo motivo, denunziando violazione di legge e vizio motivazionale rilevabile in sede di legittimità, assume che il giudice del merito, travalicando i limiti dell’art. 425 cod. proc. pen., si era impropriamente sostituito al giudice del dibattimento, senza tener conto che la natura procedurale della sentenza di proscioglimento, emessa all’epilogo dell’udienza preliminare, impone un giudizio meramente prognostico afferente ad un quadro probatorio suscettibile d’evoluzione in sede dibattimentale.

Con la conseguenza che solo in presenza di una situazione nella quale non sia consentito ipotizzare mutamenti del detto quadro, inidoneo a fondare giudizio di colpevolezza, possa emettersi statuizione di tal fatta.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente censura vizio motivazionale, avuto riguardo all’individuazione della dinamica del sinistro, che illogicamente il G.U.P. fa coincidere con un preteso tentativo di sorpasso a destra operato dal ciclista, in un tratto ristretto di carreggiata, in corrispondenza con un sottopasso. Quel giudice, in presenza di più scenari ipotizzabili, senza apprezzabili ragioni, ne aveva privilegiato uno a discapito degli altri, per altro omettendo di prendere in considerazione la circostanza che la polizia locale aveva escluso potersi sciogliere i dubbi relativi alla dinamica del sinistro. Nè era data cogliere la ragione del perchè, secondo la tesi del G.U.P., la mancata rottura dello specchiato laterale di destra dell’autovettura doveva far escludere investimento da parte del detto mezzo.

2.3. Con il successivo motivo la G. denunzia violazione di legge e vizio motivazionale a riguardo del vaglio sulla causalità.

Il giudice, pur avendo privilegiato la ricostruzione più favorevole all’imputata (sarebbe stato il ciclista ad urtare l’autovettura nel tentativo di sorpassarla sulla destra), ammette l’esistenza di una concausa attribuibile a concorrente colpa dell’automobilista, la quale non aveva mantenuto adeguata distanza laterale. Tuttavia, in aperta violazione dell’art. 41 cod. pen., non aveva applicato la disciplina prevista in presenza di concause simultanee. Risultando, poi, errato il giudizio controfattuale ipotizzato, per due ordini di ragioni: qui la concause erano simultanee e non ve n’era una sopravvenuta; dalle congerie delle possibili ricostruzioni il decidente ne aveva arbitrariamente privilegiata una.

2.4. Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente denunzia i medesimi vizi di cui al motivo che precede per non essere stata presa in considerazione la colpa specifica nella quale era incorsa l’automobilista, per non avere regolato la propria condotta di guida anche in previsione di altrui imprudenze.

3. La parte pubblica con l’unitaria, articolata censura, lamenta vizio motivazionale sotto i seguenti profili: a) senza fondamento logico il giudice aveva valorizzato la circostanza che lo specchietto laterale destro dell’autovettura fosse rimasto integro; b) le dichiarazioni della teste R. dimostravano ininfluente accertare quale dei due mezzi toccò per primo l’altro; c) illogicamente si era affermato che l’automobilista aveva lasciato troppo poco margine alla propria destra, dovendosi, invece, esattamente al contrario, addebitare all’eccessivo margine lasciato la manovra di sorpasso a destra attribuita al ciclista; d) il giudice aveva contestato alla vittima di non aver tenuto la destra e non, invece, di aver attivato manovra di sorpasso; e) senza supporto logico concludente il G.U.P. aveva sostento che, pur ove l’automobilista avesse tenuto condotta diligente non avrebbe potuto evitare l’evento.

4. I ricorsi sono entrambi fondati.

Perchè all’accusa venga negato il diritto di provare in giudizio la penale responsabilità dell’imputato il giudice dell’udienza preliminare deve trovarsi in presenza d’un impianto probatorio che, non solo appaia inidoneo alla concreta affermazione della pretesa punitiva, ma, quel che più rileva, insuscettivo, d’immutazioni a seguito dell’istruttoria dibattimentale.

In altri termini la sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., ha natura prevalentmente processuale, e non di merito) essa non è diretta ad accertare la colpevolezza o l’innocenza dell’imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l’evidente infondatezza dell’accusa, allorchè vi sia in atti la prova dell’innocenza dell’imputato, ovvero l’insufficienza o contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti depongano per un giudizio prognostico circa la loro inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio … trattasi, in definitiva gli formulare una diagnosi di sostenibilità dell’accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento. Solo ove detta tesi si presentì insostenibile ed insuperabile in dibattimento – in ragione dell’evidente infondatezza della stessa, ovvero per l’insufficienza o contraddittorietà delle fonti di prova e per la loro inidoneità a subire concreti sviluppi nella sede dibattimentale, attraverso l’acquisizione di nuovi elementi probatori ovvero una possibile diversa valutazione del compendio probatorio già acquisito – legittimamente il giudice può emettere sentenza di proscioglimento dell’imputato (Cass., 4, 22/9/2011, n. 39271) Nel caso in discorso ci si trova, appunto, in presenza di un compendio probatorio non univoco, suscettivo di difforme valutazione da parte del giudice del dibattimento, specie avuto riguardo a profili che già sin d’ora appaiono essere stati interpretati dal giudice dell’udienza preliminare attraverso ragionamento censurabile per frettolosità e assenza di rigore logico (valutazione della condotta dell’automobilista). Quadro, che non vi sono ragioni per presagire statico e non suscettivo di sviluppi, attraverso l’istruttoria dibattimentale (escussioni testimoniali, perizia, esami di consulenti). Invero, esattamente all’opposto di quanto ritenuto in sentenza, l’equivocità probatoria attuale, specie avuto riguardo ai plurimi scenari ricostruttivi, fa apparire necessario il vaglio dibattimentale, sola fase chiamata a giudicare sulla base di acquisizioni non più implementabili.

Ciò posto, assorbite le altre censure, la sentenza impugnata deve essere annullata e gli atti rimessi al Tribunale di Rimini.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Rimini.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013

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